§ 74.3.A - Legge 4 aprile 1977, n. 127.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.3 stranieri
Data:04/04/1977
Numero:127


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'ammissione al soggiorno può essere concessa, quale che sia la loro cittadinanza, a familiari conviventi e a carico nel Paese di provenienza, diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 3 del [...]
Art. 4.      Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, decorre dalla data della presentazione dell'istanza di [...]
Art. 5.      Sono abrogati l'articolo 4 e l'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.


§ 74.3.A - Legge 4 aprile 1977, n. 127.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE

(G.U. 19 aprile 1977, n. 105)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:

     “Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee già stabiliti o che desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività indipendente.

     Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza:

     a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;

     b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

     Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui al primo e secondo comma si stabiliscono rilascia un documento denominato “carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee”, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno.

     Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile.

     Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

     La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non esercitano più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio.

     Alle persone di cui alle lettere a) e b) del secondo comma che non siano cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte. Per il rilascio della carta e del documento di soggiorno, gli interessati possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.

     I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente”.

 

          Art. 2.

     L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:

     “Hanno diritto al soggiorno corrispondente alla durata della prestazione i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee che desiderano entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi.

     Tale diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, è riconosciuto:

     a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;

     b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

     Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, alle persone di cui al primo e secondo comma del presente articolo è rilasciato un documento di soggiorno di pari durata.

     Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, il documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica equivale a documento di soggiorno; tuttavia l'interessato è tenuto entro tre giorni dall'ingresso in Italia a segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trova, la quale, accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

     Per il rilascio dei documenti di soggiorno può essere richiesta:

     a) l'esibizione del documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica;

     b) la prova che l'interessato rientra in una delle categorie indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.

     I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente”.

 

          Art. 3.

     L'ammissione al soggiorno può essere concessa, quale che sia la loro cittadinanza, a familiari conviventi e a carico nel Paese di provenienza, diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, e successive modificazioni.

     Gli interessati debbono esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica e fornire la prova della loro condizione di ammissibilità.

 

          Art. 4.

     Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, decorre dalla data della presentazione dell'istanza di rilascio del documento di soggiorno.

     Per i lavoratori di cui al nono comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225, resta fermo l'obbligo di segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

 

          Art. 5.

     Sono abrogati l'articolo 4 e l'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.