§ 74.2.3 – L. 27 maggio 1929, n. 847.
Disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:27/05/1929
Numero:847


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del [...]
Art. 6.      Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del codice civile e degli articoli 65 e seguenti del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Il Ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e [...]
Art. 9.      L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni
Art. 10.      Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura [...]
Art. 11.      La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'ufficiale dello stato [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non [...]
Art. 14.      La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni [...]
Art. 15.      Se l'ufficiale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del codice civile
Art. 16. 
Art. 17.      La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non [...]
Art. 18.      La disposizione dell'art. 116 del codice civile è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del [...]
Art. 19.      Le disposizioni del codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando [...]
Art. 20.      Agli effetti dell'art. 134 del codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7
Art. 21.      La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattlico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte [...]
Art. 22.      Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la [...]
Art. 23.      Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio


§ 74.2.3 – L. 27 maggio 1929, n. 847.

Disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio.

(G.U. 8 giugno 1929, n. 133).

 

Capo I

Modificazioni al Titolo V del Libro I del codice civile.

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

Capo II

Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.

 

          Art. 5.

     Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

 

          Art. 6.

     Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del codice civile e degli articoli 65 e seguenti del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

     La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del codice civile, deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

 

          Art. 7. [5]

     Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

     Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del codice civile, l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

     L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.

 

          Art. 8.

     Il Ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del codice civile.

     L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque, giorni dalla celebrazione.

 

          Art. 9.

     L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

     il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

     il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

     la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

     il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

     il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

     L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del regio decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

 

          Art. 10.

     Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del codice civile prescritta dall'art. 8, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

     Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.

 

          Art. 11.

     La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'ufficiale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'art. seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provveda a norma dell'art. 16.

 

          Art. 12. [6]

     Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

     1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata ad altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

     2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

     3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.

 

          Art. 13.

     Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

     A questo scopo l'ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto avanti al quale è avvenuta.

     L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio, per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

     L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

 

          Art. 14.

     La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

     La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi [7] dopo revocata l'interdizione.

     Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

 

          Art. 15.

     Se l'ufficiale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del codice civile.

 

          Art. 16. [8]

     La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

     A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del codice civile.

 

          Art. 17.

     La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del supremo tribunale della segnatura, preveduto dall'art. 34 del concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

     La corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina la annotazione a margine dell'atto di matrimonio [9].

 

          Art. 18.

     La disposizione dell'art. 116 del codice civile è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente art. 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

 

          Art. 19.

     Le disposizioni del codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.

     In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del codice civile. La domanda può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.

 

Capo III

Disposizioni generali e transitorie.

 

          Art. 20.

     Agli effetti dell'art. 134 del codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7.

     Incorre nella multa stabilita nell'art. 134 del codice civile l'ufficiale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

 

          Art. 21.

     La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattlico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

     Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.

 

          Art. 22.

     Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui all'art. 17 della presente legge, la corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunziata per una causa ammessa anche nel codice civile.

     La dispensa del matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 23.

     Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.

     La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 115 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

[2] Articolo abrogato dall'art. 115 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

[3] Articolo abrogato dall'art. 115 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

[4] Articolo abrogato dall'art. 115 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

[5] La Corte Costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1982, n. 16 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non dispone che l'autorità giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa è fondata sulla causa indicata nell' art. 84 c.c.

[6] La Corte Costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1982, n. 16 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 c.c.

[7] Termine ridotto a uno dall'art. 115, comma 1, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 1° marzo 1971, n. 32 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio può essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non anche perché uno degli sposi fosse, al momento in cui si è determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacità naturale.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1982, n. 16 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede che alla corte di appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano; con la stessa sentenza la Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, nella parte in cui prevede che la corte d' appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.