§ 74.1.44 - D.P.R. 27 febbraio 2002, n. 65.
Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.1 diritti e libertà fondamentali
Data:27/02/2002
Numero:65


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 6.  [5]
Art. 6 bis. 


§ 74.1.44 - D.P.R. 27 febbraio 2002, n. 65.

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38

(G.U. 18 aprile 2002, n. 91)

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: "legge", è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: "Comitato".

     1-bis. Il Comitato è organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena [1].

     2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall'articolo 3 della legge.

     2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato [2].

 

          Art. 2.

     1. Il Comitato ha sede in Trieste presso la Giunta della regione Friuli-Venezia Giulia, che assicura i compiti di segreteria.

     2. Alla regione sono devolute le somme indicate dall'articolo 3, comma 5, della legge, occorrenti per fare fronte alle spese di funzionamento del Comitato.

 

          Art. 3.

     1. La prima riunione del Comitato è convocata dal Ministro per gli affari regionali.

     2. In sede di prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente, al quale competono le funzioni di convocare il Comitato stesso in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 4, di redigere l'ordine del giorno delle riunioni in riferimento agli specifici interventi previsti dalla legge, nonché di attendere al normale funzionamento dell'organismo.

     3. Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato elegge, con identiche modalità, un Vicepresidente tra i componenti di lingua diversa da quella del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

     3-bis. Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di affari regionali o un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato individua un funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o al suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri [3].

 

          Art. 4.

     1. Il Comitato viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte ogni anno, ed ogni qualvolta, in riferimento agli interventi ed alle problematiche individuati dalla legge, ne sia ravvisata l'opportunità da parte dello stesso Presidente, ovvero sia stata avanzata richiesta da parte di almeno sei componenti.

     2. Alle riunioni del Comitato possono assistere, su invito del Presidente, persone estranee qualificate in materia, senza oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.

 

          Art. 5.

     1. Le riunioni del Comitato sono valide ove sia presente alle medesime la maggioranza dei componenti, di cui almeno cinque appartenenti alla minoranza slovena e cinque non appartenenti a detta minoranza. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

 

     Art. 5 bis. [4]

     1. I membri del Comitato sono sostituiti, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, nel caso di:

     a) assenza ingiustificata a tre sedute nell'arco di dodici mesi;

     b) assenza, ancorchè giustificata, a cinque sedute consecutive;

     c) dimissioni.

     2. Nel computo di cui al comma 1 sono calcolate anche le assenze nelle sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale.

     3. II mancato raggiungimento del numero legale per la validità della seduta per tre volte consecutive determina la decadenza di tutti i membri del Comitato.

     4. I membri del Comitato cessano dalle funzioni allo scadere del termine quinquennale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, anche se nominati in sostituzione di altri.

     5. Il Segretario del Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia la necessità di procedere alla sostituzione di membri ovvero al rinnovo totale del Comitato.

     6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia provvedono alle nomine dei membri del Comitato di rispettiva competenza.

 

          Art. 6. [5]

     1. Per i lavori del Comitato possono essere presentati, indifferentemente, documenti in lingua italiana o slovena alla cui traduzione provvedono, con successivo rimborso degli oneri da parte del Comitato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, le strutture regionali che svolgono funzioni di supporto al Comitato medesimo.

 

     Art. 6 bis. [6]

     1. Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di particolari tematiche e la formulazione di proposte da sottoporre al Comitato medesimo.

     2. Per la partecipazione ai lavori dei gruppi si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge.


[1] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 3 dicembre 2018, n. 150.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 3 dicembre 2018, n. 150.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 3 dicembre 2018, n. 150.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 3 dicembre 2018, n. 150.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 3 dicembre 2018, n. 150.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 3 dicembre 2018, n. 150.