§ 74.1.23 - Legge 2 gennaio 1989, n. 8.
Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.1 diritti e libertà fondamentali
Data:02/01/1989
Numero:8


Sommario
Articolo 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione [...]
Articolo 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del protocollo stesso.
Articolo 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1.      La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.
Art. 2.      Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra: una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla [...]
Art. 3.      Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.
Art. 4.      Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.
Art. 5.      1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente [...]
Art. 6.      Gli Stati Parte considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.
Art. 7.      Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro [...]
Art. 8.      1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati [...]
Art. 9.      Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:


§ 74.1.23 - Legge 2 gennaio 1989, n. 8.

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983.

(G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, S.O.)

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983.

 

          Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del protocollo stesso.

 

          Articolo 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Protocollo n. 6 alla convenzione per la protezione dei diritti umani

e delle libertà fondamentali relative all'abolizione della pena di morte

 

Traduzione non ufficiale

 

 

          Art. 1.

     La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.

 

          Art. 2.

     Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra: una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

 

          Art. 3.

     Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.

 

          Art. 4.

     Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.

 

          Art. 5.

     1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo.

     2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

 

          Art. 6.

     Gli Stati Parte considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

 

          Art. 7.

     Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

          Art. 8.

     1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell'art. 7.

     2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

          Art. 9.

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

     a) ogni firma;

     b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

     c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8;

     d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.