§ 74.1.15 - D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043.
Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.1 diritti e libertà fondamentali
Data:06/10/1963
Numero:2043


Sommario
Art. 1.      La somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania al Governo della Repubblica Italiana in base all'Accordo del 2 giugno 1961 a titolo di riparazione morale a favore di cittadini [...]
Art. 2.      Non hanno diritto alla ripartizione della somma di cui all'art. 1 coloro i quali, direttamente o indirettamente, abbiano già percepito una indennità, per lo stesso titolo, dalla Repubblica [...]
Art. 3.      Ai fini del presente decreto sono parificati ai cittadini italiani coloro ai quali tale status venne revocato ai sensi del regio decreto 7 settembre 1938, n. 1381.
Art. 4.      Nel caso di morte del deportato per causa dipendente direttamente o indirettamente dalla deportazione, l'indennizzo spetta in ordine di precedenza:
Art. 5.      Non hanno diritto all'indennizzo i deportati ed i beneficiari elencati nell'art. 4 che siano stati condannati per collaborazionismo con sentenza passata in giudicato.
Art. 6.      La domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, [...]
Art. 7.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominata una Commissione con il compito di esaminare le domande, accertare i requisiti richiesti ai fini della liquidazione [...]
Art. 8.      L'esame delle domande deve essere ultimato dalla Commissione entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 6; entro i due mesi successivi verranno redatti, a cura della Commissione, [...]
Art. 9.      Il computo dei mesi è effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:
Art. 10.      Divenuti definitivi gli elenchi dei beneficiari, la Commissione di cui all'art. 7, integrata da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, procede, entro due mesi, alla ripartizione [...]
Art. 11.      Lo stato di riparto è reso esecutivo con decreto del Ministro per il tesoro e la distribuzione dell'indennizzo agli aventi diritto avviene, entro il termine massimo di sei mesi, a mezzo di conto [...]
Art. 12.      L'indennizzo viene pagato in un'unica soluzione ad ogni beneficiario. Se questi muore dopo la ripartizione delle quote, ma prima del pagamento, l'indennizzo è devoluto alle persone di cui [...]
Art. 13.      Una frazione della somma versata dalla Repubblica Federale di Germania, nella misura che sarà stabilita dalla Commissione di cui all'articolo 7 e che non può superare il 2,50% del totale, è [...]
Art. 14.      La somma pagata dalla Repubblica Federale di Germania in virtù dell'Accordo del 2 giugno 1961, viene depositata nel suo complesso in un conto speciale fruttifero presso la Tesoreria centrale [...]
Art. 15.      Tutti gli atti e documenti relativi alle domande ed alle operazioni di riparto e assegnazione sono esenti da bollo e da registrazione. L'indennizzo resta comunque esente da ogni imposta e tassa [...]


§ 74.1.15 - D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043.

Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

(G.U. 21 gennaio 1964, n. 16)

 

     Art. 1.

     La somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania al Governo della Repubblica Italiana in base all'Accordo del 2 giugno 1961 a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia, sarà ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto.

     Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti per aver:

     a) compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, ovvero,

     b) svolto attività politica in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, ovvero,

     c) appartenuto a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista e fascista, ovvero,

     d) compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione, ovvero,

     e) partecipato a scioperi, o compiuto atti in occasione degli stessi, ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione, ovvero,

     f) subìto cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o di azioni di rappresaglia, ovvero,

     g) subìto persecuzioni per ragioni razziali.

     Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti.

 

          Art. 2.

     Non hanno diritto alla ripartizione della somma di cui all'art. 1 coloro i quali, direttamente o indirettamente, abbiano già percepito una indennità, per lo stesso titolo, dalla Repubblica Federale di Germania.

 

          Art. 3.

     Ai fini del presente decreto sono parificati ai cittadini italiani coloro ai quali tale status venne revocato ai sensi del regio decreto 7 settembre 1938, n. 1381.

     Il possesso della cittadinanza italiana richiesto dall'art. 1 è riferito alla data della deportazione.

 

          Art. 4.

     Nel caso di morte del deportato per causa dipendente direttamente o indirettamente dalla deportazione, l'indennizzo spetta in ordine di precedenza:

     a) al coniuge, che al momento della morte non era legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi con sentenza passata in giudicato, e che non sia passato a seconde nozze;

     b) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, ed agli affiliati in concorso fra di loro secondo le norme successorie;

     c) ai genitori legittimi, naturali, adottivi e agli affilianti, in concorso fra di loro secondo le norme successorie;

     d) ai fratelli ed alle sorelle;

     e) a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione del deportato, rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno, fino alla maggiore età, ovvero fino alla data dell'evento dannoso. Se il deportato sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno o alla matrigna.

     In mancanza delle persone sopra elencate l'indennizzo non può essere attribuito.

     Ai figli del dante causa, che siano deceduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, subentrano, per rappresentazione, i discendenti legittimi.

     Beneficiano dell'indennizzo anche gli aventi causa, compresi nelle categorie indicate nel primo comma del presente articolo, di colui che fu soppresso o venne altrimenti a morte nel corso della traduzione dal luogo di cattura o di detenzione.

 

          Art. 5.

     Non hanno diritto all'indennizzo i deportati ed i beneficiari elencati nell'art. 4 che siano stati condannati per collaborazionismo con sentenza passata in giudicato.

 

          Art. 6.

     La domanda per ottenere la liquidazione dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero del tesoro entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso.

     Nella domanda devono essere indicati, oltre le generalità ed il domicilio del richiedente, i seguenti dati:

     luogo e data della cattura;

     esposizione sommaria dei motivi che determinarono la cattura;

     luogo e denominazione del campo e dei campi di deportazione;

     data del rimpatrio;

     data effettiva o presunta della morte per i deceduti in stato di deportazione o a causa di essa.

     La domanda, se presentata dal deportato, deve essere corredata dei seguenti documenti:

     a) certificato attestante che il richiedente alla data della deportazione era cittadino italiano;

     b) ogni documento atto a comprovare il fatto della cattura, della deportazione ed il motivo che lo ha determinato, quali l'attestazione di reduce dalla deportazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, o le dichiarazioni rilasciate dagli Enti indicati nell'art. 13;

     c) dichiarazione di non aver percepito, nè direttamente nè indirettamente, alcuna somma a titolo di indennizzo da parte della Repubblica Federale di Germania. Tale dichiarazione deve essere redatta a termini dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

     Se presentata dall'avente causa la domanda deve essere corredata, oltre che dei documenti di cui alle lettere da a) a c), anche dei seguenti documenti:

     d) stato di famiglia;

     e) certificato di morte del deportato deceduto dopo la sua liberazione;

     f) documento comprovante che il decesso è avvenuto a causa della deportazione;

     g) atto notorio, oppure dichiarazione sostitutiva di esso ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, resa e sottoscritta dall'interessato, da cui risulti che non esistono altri aventi diritto di grado preferenziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 4.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominata una Commissione con il compito di esaminare le domande, accertare i requisiti richiesti ai fini della liquidazione dell'indennizzo, con facoltà di assumere eventuali prove anche d'ufficio e di disporre la ripartizione della somma.

     La Commissione è così composta:

     a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la presiede;

     b) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     d) da un rappresentante del Ministero della difesa;

     e) dai presidenti, o loro delegati, delle seguenti organizzazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti; Associazione nazionale ex internati; Unione delle Comunità israelitiche italiane;

     f) da un segretario, senza diritto a voto, scelto fra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro.

 

          Art. 8.

     L'esame delle domande deve essere ultimato dalla Commissione entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 6; entro i due mesi successivi verranno redatti, a cura della Commissione, gli elenchi delle domande accolte, distinguendo i beneficiari dell'indennizzo in superstiti e familiari dei deceduti.

     Gli elenchi sono pubblicati, in una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale e contro le loro risultanze può essere presentato ricorso, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al Ministero del tesoro che decide con provvedimento definitivo nel termine di tre mesi.

     Per ogni nominativo sono indicati, oltre le generalità ed il domicilio, il luogo di cattura, il campo o i campi di deportazione e la durata della deportazione espressa in mesi; per i deceduti deve indicarsi anche la data della morte o, in mancanza, quella presunta.

 

          Art. 9.

     Il computo dei mesi è effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) per presenza nei campi di concentramento si intende il periodo che va dal giorno della cattura al giorno del rimpatrio dopo la liberazione;

     b) per i deceduti durante la deportazione, o entro due anni dall'8 maggio 1945 se la morte avvenne per causa diretta della deportazione, si computa un minimo di dodici mesi;

     c) il periodo di presenza superiore a dieci giorni è calcolato per un mese; quello inferiore non è computato.

     Il numero delle quote assegnate ad ogni beneficiario, a titolo di più familiari deceduti o dispersi, non può comunque superare il numero di cinque, oltre quella eventualmente dovutagli a titolo personale per fatto della sua deportazione.

 

          Art. 10.

     Divenuti definitivi gli elenchi dei beneficiari, la Commissione di cui all'art. 7, integrata da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, procede, entro due mesi, alla ripartizione della somma.

     A tal fine l'ammontare della somma versata dalla Repubblica Federale di Germania e previa detrazione delle aliquote di cui all'art. 13, viene divisa per il numero totale dei mesi di presenza in campo di concentramento da parte di tutti i deportati ammessi alla ripartizione [1] .

     Il quoziente così ottenuto viene moltiplicato per i mesi di durata della deportazione di ciascun richiedente o suo dante causa; il prodotto rappresenta la quota personale di ciascun richiedente ammesso alla ripartizione.

 

          Art. 11.

     Lo stato di riparto è reso esecutivo con decreto del Ministro per il tesoro e la distribuzione dell'indennizzo agli aventi diritto avviene, entro il termine massimo di sei mesi, a mezzo di conto corrente postale pagabile nel luogo di residenza dell'interessato.

 

          Art. 12.

     L'indennizzo viene pagato in un'unica soluzione ad ogni beneficiario. Se questi muore dopo la ripartizione delle quote, ma prima del pagamento, l'indennizzo è devoluto alle persone di cui all'art. 4.

 

          Art. 13.

     Una frazione della somma versata dalla Repubblica Federale di Germania, nella misura che sarà stabilita dalla Commissione di cui all'articolo 7 e che non può superare il 2,50% del totale, è assegnata e divisa in parti uguali alle tre Associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Associazione nazionale ex internati, Unione delle Comunità israelitiche italiane.

     Un'altra frazione dell'1 per cento della somma versata dalla Repubblica federale di Germania, e gli interessi maturati sull'intera somma sono tenuti a disposizione del Ministero del tesoro per essere eventualmente ripartiti rispettivamente tra coloro le cui domande non fossero presentate nei termini per causa di comprovata forza maggiore, oppure le cui domande fossero accolte in sede giurisdizionale a seguito di ricorso avverso il provvedimento del Ministero del tesoro di cui al secondo comma dell'art. 8. La quota attribuita a ciascuno di costoro sarà pari a quella attribuita ai beneficiari della ripartizione principale o, se necessario, proporzionalmente ridotta [2] .

     La somma di cui al primo comma sarà pagata alle associazioni interessate non appena la commissione di cui all'art. 7 ne avrà stabilito la misura. Le parti non utilizzate delle somme accantonate ai sensi del precedente comma saranno versate in parti uguali alle predette tre associazioni rispettivamente dopo cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto ed entro tre mesi dalla definizione dei ricorsi [3] .

 

          Art. 14.

     La somma pagata dalla Repubblica Federale di Germania in virtù dell'Accordo del 2 giugno 1961, viene depositata nel suo complesso in un conto speciale fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Fondo versato dalla Repubblica Federale di Germania da erogarsi ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 404".

     Per la corresponsione degli indennizzi spettanti agli aventi diritto, le operazioni di prelevamento sul fondo di cui al comma precedente saranno effettuate con le modalità da stabilirsi con provvedimento del Ministro per il tesoro.

     La risultanza attiva del suddetto conto speciale, dopo il prelevamento delle percentuali di cui all'art. 13 e la corresponsione degli indennizzi, sarà distribuita, in parti uguali, alle tre Associazioni di cui allo stesso art. 13.

 

          Art. 15.

     Tutti gli atti e documenti relativi alle domande ed alle operazioni di riparto e assegnazione sono esenti da bollo e da registrazione. L'indennizzo resta comunque esente da ogni imposta e tassa non solo nei confronti degli ex deportati, ma anche nei confronti degli aventi diritto del deportato deceduto.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. unico della L. 14 marzo 1968, n. 211.

[2]  Comma così modificato dall'art. unico della L. 14 marzo 1968, n. 211.

[3]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 14 marzo 1968, n. 211.