§ 74.1.9 - D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 393.
Rivendicazioni dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.1 diritti e libertà fondamentali
Data:05/05/1946
Numero:393


Sommario
Art. 1.      I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, in danno di persone già dichiarate o [...]
Art. 2.      L'azione di rivendicazione per i beni in possesso dello Stato può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Peraltro lo Stato risponde soltanto dei [...]
Art. 3.      L'azione di rivendicazione preveduta nell'art. 1 può essere esercitata entro il termine di tre anni qualora si tratti di beni trasferiti a terzi anteriormente alla data di entrata in vigore del [...]
Art. 4.      Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il proprietario che non abbia la possibilità di esercitare l'azione di rivendicazione può ripetere dallo Stato il prezzo da questo [...]
Art. 5.      Il terzo acquirente dei beni che vengano restituiti al proprietario ha diritto di ripetere dal suo dante causa il prezzo della vendita con gli interessi legali dal giorno di questa.
Art. 6.      I beni rivendicati sono restituiti nello stato in cui si trovano all'atto della restituzione.
Art. 7.      Il conto della gestione, da rendersi ai proprietari dei beni non alienati, e per i beni alienati per il solo periodo anteriore alla alienazione, deve essere presentato entro il termine di sei [...]
Art. 8.      Nel conto di gestione sono addebitate ai proprietari dei beni, oltre alle spese per la normale gestione e per la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per [...]
Art. 9.      Qualora la gestione presenti un saldo passivo a carico dei proprietari dei beni, il credito relativo, se non soddisfatto, ha privilegio sui beni restituiti con preferenza su ogni credito, [...]
Art. 10.      Gli atti con i quali è riconosciuta l'inefficacia del provvedimento di confisca o di sequestro relativi ai beni contemplati nell'art. 1 e dei trasferimenti successivi, sono annotati a margine [...]
Art. 11.      Tutti gli atti, anche di carattere giudiziario, occorrenti per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed [...]
Art. 12.      Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.).
Art. 13.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio di previsione delle spese, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 74.1.9 - D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 393.

Rivendicazioni dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

(G.U. 4 giugno 1946, n. 128)

 

     Art. 1.

     I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, in danno di persone già dichiarate o considerate di razza ebraica e i loro eredi o aventi causa possono rivendicare i loro beni da chiunque li possiede o detiene, salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.

     Nella ipotesi prevista nell'art. 48 del Codice civile, anche su richiesta della Comunità israelitica competente per territorio, può essere nominato un curatore speciale per esercitare l'azione di rivendicazione ai sensi del comma precedente e le altre azioni previste dal presente decreto, o per ricevere in consegna i beni che vengano volontariamente restituiti dai detentori e per amministrare i beni rivendicati o restituiti.

 

          Art. 2.

     L'azione di rivendicazione per i beni in possesso dello Stato può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Peraltro lo Stato risponde soltanto dei frutti percepiti nel triennio anteriore alla domanda di rivendicazione.

 

          Art. 3.

     L'azione di rivendicazione preveduta nell'art. 1 può essere esercitata entro il termine di tre anni qualora si tratti di beni trasferiti a terzi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Nel caso preveduto, dal comma precedente, il proprietario ha facoltà di chiedere, invece che la restituzione dei beni, la somma ricavata dallo Stato per effetto della vendita con gli interessi legali dalla data di questa. Nella ipotesi di successive alienazioni il proprietario ha altresì il diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione.

     Decorso il triennio di cui al primo comma il proprietario, nella ipotesi ivi prevista, ha soltanto il diritto di ripetere dallo Stato la somma da esso ricavata dalla vendita con gli interessi legali. Tale azione può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il proprietario che non abbia la possibilità di esercitare l'azione di rivendicazione può ripetere dallo Stato il prezzo da questo ricavato dalla vendita con gli interessi legali dal giorno di questa. La relativa azione può essere esercitata nel termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Se i beni hanno formato oggetto di successive vendite il proprietario ha diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione, sempre che la relativa azione sia esercitata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quando si tratti di beni pei quali la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede, che i successivi acquirenti conoscessero il vizio dell'acquisto.

 

          Art. 5.

     Il terzo acquirente dei beni che vengano restituiti al proprietario ha diritto di ripetere dal suo dante causa il prezzo della vendita con gli interessi legali dal giorno di questa.

     Al terzo acquirente spetta altresì il rimborso dal proprietario delle spese per le riparazioni straordinarie e delle migliorie nella minor somma tra lo speso e il miglioramento.

 

          Art. 6.

     I beni rivendicati sono restituiti nello stato in cui si trovano all'atto della restituzione.

     E' però ammessa la domanda per rivalsa dei danni verificatisi durante la gestione, ovvero durante il possesso dei successivi acquirenti, salvo che gli interessati provino che i fatti stessi siano accaduti per cause ad essi non imputabili.

 

          Art. 7.

     Il conto della gestione, da rendersi ai proprietari dei beni non alienati, e per i beni alienati per il solo periodo anteriore alla alienazione, deve essere presentato entro il termine di sei mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui i beni siano stati già restituiti, oppure dalla data della restituzione, quando questa avvenga successivamente.

     Per comprovata necessità tale termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, con provvedimento del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 8.

     Nel conto di gestione sono addebitate ai proprietari dei beni, oltre alle spese per la normale gestione e per la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni, ed in genere tutte le spese che i proprietari avrebbero dovuto sostenere se avessero conservato il godimento dei loro beni, nonchè i compensi dovuti ai gestori, che saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione.

     Sugli accreditamenti e sugli addebiti precedenti alla restituzione dei beni è computato l'interesse bancario di conto corrente, mentre sul saldo finale, attivo o passivo, del conto, sono computati gli interessi legali dal giorno della restituzione.

 

          Art. 9.

     Qualora la gestione presenti un saldo passivo a carico dei proprietari dei beni, il credito relativo, se non soddisfatto, ha privilegio sui beni restituiti con preferenza su ogni credito, ancorchè privilegiato.

     Trattandosi di beni mobili, la cosa da restituire può essere ritenuta in tutto od in parte, finchè il detto credito non sia soddisfatto.

 

          Art. 10.

     Gli atti con i quali è riconosciuta l'inefficacia del provvedimento di confisca o di sequestro relativi ai beni contemplati nell'art. 1 e dei trasferimenti successivi, sono annotati a margine della trascrizione del provvedimento di confisca o di sequestro e dei trasferimenti successivi, a cura degli interessati.

 

          Art. 11.

     Tutti gli atti, anche di carattere giudiziario, occorrenti per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie, nonchè da qualsiasi altro diritto o gravame fiscale.

     Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

     Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie riscosse in dipendenza di atti di alienazione inefficaci, contemplati nel presente decreto.

 

          Art. 12.

     Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.).

 

          Art. 13.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio di previsione delle spese, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.