§ 73.1.3 – D.L. 10 settembre 1993, n. 350.
Accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:73. Partecipazioni statali
Capitolo:73.1 dismissioni
Data:10/09/1993
Numero:350


Sommario
Art. 1.      1. Ferme restando le altre deroghe previste dalla legge, il termine di due mesi previsto dall'articolo 2503 del codice civile è ridotto a un mese per le operazioni di [...]
Art. 2.      1. La scissione, anche parziale, di società interamente possedute dallo Stato e da cui risultino società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359 del codice [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 73.1.3 – D.L. 10 settembre 1993, n. 350. [1]

Accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni.

(G.U. 10 settembre 1993, n. 213).

 

     Art. 1.

     1. Ferme restando le altre deroghe previste dalla legge, il termine di due mesi previsto dall'articolo 2503 del codice civile è ridotto a un mese per le operazioni di fusione e scissione poste in essere da società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359 dello stesso codice, da cui risultino società parimenti controllate.

 

          Art. 2.

     1. La scissione, anche parziale, di società interamente possedute dallo Stato e da cui risultino società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile è attuata nonostante l'opposizione dei creditori. Ove il tribunale disponga la prestazione da parte della società di idonea garanzia, il Ministro del tesoro è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 8 novembre 1993, n. 442.