§ 72.3.66 - Legge 31 marzo 1998, n. 71.
Concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:31/03/1998
Numero:71


Sommario
Art. 1.      1. È autorizzata la concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja, nella misura di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1997.
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 72.3.66 - Legge 31 marzo 1998, n. 71.

Concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja

(G.U. 6 aprile 1998, n. 80)

 

     Art. 1.

     1. È autorizzata la concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja, nella misura di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1997.

     2. [1]

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998, n. 296.