§ 72.3.61 - Legge 29 marzo 1993, n. 86.
Conversione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:29/03/1993
Numero:86


Sommario
Art. 1.      1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 a favore dell'associazione "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana", con sede in Roma, eretta [...]
Art. 2.      1. Alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'Ente, approvato in conformità delle nuove [...]
Art. 3.      1. Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'Ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non [...]
Art. 4.      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al "Servizio sociale internazionale - Sezione [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 [...]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 72.3.61 - Legge 29 marzo 1993, n. 86.

Conversione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale.

(G.U. 3 aprile 1993, n. 78)

 

     Art. 1.

     1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 a favore dell'associazione "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente.

 

          Art. 2.

     1. Alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'Ente, approvato in conformità delle nuove direttive statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

     2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'Ente.

 

          Art. 3.

     1. Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'Ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

     2. Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1, le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.

 

          Art. 4.

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana" lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinari anche i relativi controlli.

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Ministero degli affari esteri".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.