§ 72.3.20 - D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:08/06/1982
Numero:447


Sommario
Art. 1.      Per accertare che le operazioni finanziate dal FEOGA - sezione garanzia - siano reali e regolari, gli organi di cui all'art. 4 del presente decreto, fatta salva ogni altra disposizione di più [...]
Art. 2.      Qualora l'imprenditore debba tenere una contabilità di magazzino secondo la vigente normativa, il controllo di essa, ove opportuno, va integrato, raffrontando detta contabilità con i documenti [...]
Art. 3.      Fatti salvi i controlli previsti dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 283/72 e dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 729/70, il numero delle imprese soggette al controllo sistematico di cui al [...]
Art. 4.      I controlli sono effettuati da funzionari dei Ministeri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, all'uopo incaricati dalle rispettive amministrazioni, centrali interessate.
Art. 5.      Ove in sede di controllo vengano rilevate irregolarità ai danni del FEOGA, si procede, ove sia necessario, al sequestro di documenti commerciali nei modi e con i limiti previsti dalle norme del [...]
Art. 6.      Qualora un'impresa abbia sede in altro Stato membro, ma il pagamento o la riscossione dell'importo considerato nel sistema di finanziamento del FEOGA, abbia avuto o avrebbe dovuto aver luogo in [...]
Art. 7.      Tutte le informazioni e le notizie riguardanti i controlli sono coperte dal segreto di ufficio. Esse non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni [...]
Art. 8.      Nei rapporti annuali redatti a norma dell'art. 4, par. 3, del regolamento (CEE) n. 729/70 deve essere incluso un apposito capitolo dedicato all'applicazione della disciplina dei controlli delle [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 72.3.20 - D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.).

(G.U. 17 luglio 1982, n. 195)

 

     Art. 1.

     Per accertare che le operazioni finanziate dal FEOGA - sezione garanzia - siano reali e regolari, gli organi di cui all'art. 4 del presente decreto, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettuano ogni anno un controllo sistematico delle operazioni stesse, sulla base dei documenti commerciali che l'imprenditore beneficiario o debitore del sistema di finanziamento previsto a carico del FEOGA è obbligato a tenere.

     I documenti commerciali di cui al precedente comma sono i libri, i registri, le note, i documenti giustificativi, le scritture contabili, nonché gli originali della corrispondenza ricevuta e le copie di quella spedita, riconosciuti utili ai fini del controllo.

     Le imprese beneficiarie sono obbligate a conservare i documenti commerciali per il periodo di anni cinque a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono stati compilati.

 

          Art. 2.

     Qualora l'imprenditore debba tenere una contabilità di magazzino secondo la vigente normativa, il controllo di essa, ove opportuno, va integrato, raffrontando detta contabilità con i documenti commerciali e, ove necessario, con l'effettiva consistenza delle scorte di magazzino.

     L'imprenditore deve conservare la contabilità di magazzino per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui essa è stata compilata.

 

          Art. 3.

     Fatti salvi i controlli previsti dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 283/72 e dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 729/70, il numero delle imprese soggette al controllo sistematico di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, nonché i criteri per il coordinamento e l'espletamento dei controlli, sono annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.

     I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese, i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA - sezione garanzia - sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU.

     Le imprese da controllare devono essere scelte secondo criteri che garantiscono la rappresentatività della loro ripartizione secondo l'importanza finanziaria che esse rivestono nell'ambito del sistema di finanziamento del FEOGA - sezione garanzia.

     Tuttavia, nel corso del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disciplina, i controlli sistematici possono essere limitati alla metà del numero di imprese risultante dall'applicazione del secondo comma.

 

          Art. 4.

     I controlli sono effettuati da funzionari dei Ministeri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, all'uopo incaricati dalle rispettive amministrazioni, centrali interessate.

     Per l'esecuzione dei controlli di cui al primo comma, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organismi abilitati al pagamento delle spese per gli interventi di mercato.

     I funzionari, nell'espletamento dell'incarico, si avvalgono della cooperazione della polizia tributaria.

     Ai fini del controllo, i funzionari incaricati hanno facoltà di accedere nella sede legale dell'impresa, nonché nei locali adibiti dall'imprenditore all'esercizio della sua attività.

     L'imprenditore ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli addetti ai controlli, i documenti commerciali da esso tenuti, la corrispondenza attinente alle operazioni FEOGA, nonché di rilasciare estratti o copie dei documenti stessi.

 

          Art. 5.

     Ove in sede di controllo vengano rilevate irregolarità ai danni del FEOGA, si procede, ove sia necessario, al sequestro di documenti commerciali nei modi e con i limiti previsti dalle norme del codice di procedura penale.

 

          Art. 6.

     Qualora un'impresa abbia sede in altro Stato membro, ma il pagamento o la riscossione dell'importo considerato nel sistema di finanziamento del FEOGA, abbia avuto o avrebbe dovuto aver luogo in Italia, gli organismi abilitati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato, su richiesta degli organi competenti dello Stato membro interessato, sono tenuti a fornire, ai fini del controllo, le necessarie informazioni riguardanti l'impresa, purché esse non siano in contrasto con altra norma posta a tutela di particolari interessi nazionali.

     I funzionari incaricati, relativamente a pagamenti o riscossioni rientrati nel sistema di finanziamento FEOGA, che abbiano avuto o avrebbero dovuto aver luogo in altro Stato membro nei confronti di imprese con sede in Italia, si avvalgono, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri, richiedendo le informazioni necessarie ai fini del controllo.

 

          Art. 7.

     Tutte le informazioni e le notizie riguardanti i controlli sono coperte dal segreto di ufficio. Esse non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni delle Comunità o degli Stati membri, sono autorizzate, per le funzioni svolte, a conoscerle.

 

          Art. 8.

     Nei rapporti annuali redatti a norma dell'art. 4, par. 3, del regolamento (CEE) n. 729/70 deve essere incluso un apposito capitolo dedicato all'applicazione della disciplina dei controlli delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento di cui al presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.