§ 72.3.2 - Legge 31 ottobre 1961, n. 1231.
Trattamento tributario della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.)


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:31/10/1961
Numero:1231


Sommario
Art. 1.      Gl'interessi corrisposti dalla Banca europea per gli investimenti in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
Art. 2.      Le operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti e dai suoi organi, e tutti i provvedimenti atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione [...]


§ 72.3.2 - Legge 31 ottobre 1961, n. 1231.

Trattamento tributario della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.)

(G.U. 5 dicembre 1961, n. 302)

 

     Art. 1.

     Gl'interessi corrisposti dalla Banca europea per gli investimenti in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

 

          Art. 2.

     Le operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti e dai suoi organi, e tutti i provvedimenti atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, fatta eccezione per le cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, e per le quali sarà dovuta l'imposta di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.