§ 71.3.203 - Legge 23 dicembre 1967, n. 1245.
Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:23/12/1967
Numero:1245


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, già sostituito dall'art. 6 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art.7 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1967.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 71.3.203 - Legge 23 dicembre 1967, n. 1245. [1]

Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari.

(G.U. 30 dicembre 1967, n. 325)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, già sostituito dall'art. 6 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Per i dattilografi ex combattenti od orfani di guerra, che a norma delle disposizioni in vigore beneficiano alla data di ingresso in carriera del collocamento immediato nel quadro di classificazione di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 180, gli intervalli di tempo ai fini dell'attribuzione degli stipendi successivi sono ridotti di due anni".

 

          Art. 2.

     L'art.7 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "La tabella B allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificata:

     Ruolo organico del personale di dattilografia

     Dattilografi giudiziari N. 2.400

 

Ex coefficiente

Stipendio annuo lordo

157

Stipendio iniziale

L. 800.200

180

Stipendio dopo due anni dall'iniziale

L. 890.400

202

Stipendio dopo sette anni dall'iniziale

L. 1.032.600

229

Stipendio dopo sedici anni dall'iniziale

L. 1.145.800

271

Stipendio dopo venti anni dall'iniziale

L. 1.397.500

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1967.

     Alla spesa occorrente per la sua attuazione, prevista in lire 39.000.000 per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno numeri 1001, 1050, 1111 e 1160 per gli importi rispettivamente di lire 5.000.000, 2.000.000, 12.000.000 e 20.000.000.

     Alla spesa occorrente per la sua attuazione, prevista in lire 220.000.000 per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.