§ 71.3.196 - Legge 2 dicembre 1998, n. 420.
Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:02/12/1998
Numero:420


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 3.      1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Dopo l'articolo 261 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente:
Art. 6.      1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la tabella A annessa alla [...]
Art. 8.      1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata [...]
Art. 9.      1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:


§ 71.3.196 - Legge 2 dicembre 1998, n. 420.

Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati.

(G.U. 7 dicembre 1998, n. 286).

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 11 (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

     2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

     3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1".

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "Art. 11-bis (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11".

 

          Art. 3.

     1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

     " 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

 

          Art. 4.

     1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

     " 2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

 

          Art. 5.

     1. Dopo l'articolo 261 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente:

     "Art. 261-bis (Procedimenti riguardanti i magistrati). - Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:

     a) dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;

     b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;

     c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma".

 

          Art. 6.

     1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 (Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme".

 

          Art. 7.

     1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la tabella A annessa alla presente legge.

 

          Art. 8.

     1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione di quest'ultima legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 9.

     1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

     "Art. 30-bis (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati). - Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

     Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione".

 

 

     Annesso - (articolo 7) - "Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. - Tabella A

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