§ 71.3.177 - Legge 15 gennaio 1991, n. 14.
Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonché [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:15/01/1991
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro [...]
Art. 2.      1. L'art. 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive [...]
Art. 3.      1. L'art. 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive [...]
Art. 4.      1. L'art.
Art. 5.      1. L'art.
Art. 6.      1. L'art. 138 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive [...]
Art. 7.      1. All'art. 140 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive [...]
Art. 8.      1. Il secondo comma dell'art. 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. [...]
Art. 9.      1. L'art. 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive [...]
Art. 10.      1. L'art. 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive [...]
Art. 11.      1. L'art. 167 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive [...]
Art. 12.      1. Sono abrogati gli articoli 124, 125, 126, 127, 131 e 132-bis dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 13.      1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, pari a lire 28 miliardi, si provvede esclusivamente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfetizzazione e [...]


§ 71.3.177 - Legge 15 gennaio 1991, n. 14.

Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile.

(G.U. 17 gennaio 1991, n. 14).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, un compenso nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore.

     2. Il compenso di cui al comma 1 è corrisposto in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

     3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovrà comunque superare l'importo di lire 28.000.000.000.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 123. - 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:

     a) il diritto di notificazione;

     b) il diritto di esecuzione;

     c) il diritto di protesto cambiario;

     d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 128. - 1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti aventi fino a due destinatari

L.

5.000

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari

L.

15.000

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari

L.

24.000".

 

          Art. 4.

     1. L'art. 129 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 129. - 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che importi la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a L. 1.000.000

L.

5.000

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 5.000.000

L.

7.000

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 5.000.000 o di valore indeterminabile

L.

13.000".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 132 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 132. - 1. All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta, oltre all'eventuale indennità di missione, determinata ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, se dovuta, un diritto di importo pari a L. 1.000 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti primi e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste".

 

          Art. 6.

     1. L'art. 138 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 138. - 1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

     2. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'art. 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.

     3. Di ciascun versamento con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinché si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.

     4. L'ammontare globale delle somme è attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennità di trasferta.

     5. La quota dei diritti è attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.

     6. La quota dell'indennità di trasferta è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario".

 

          Art. 7.

     1. All'art. 140 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero".

 

          Art. 8.

     1. Il secondo comma dell'art. 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

     "I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale.

     Con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia è determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'art. 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfetariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti.

     Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della parte che ne ha fatto richiesta, questa è tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati ai sensi dell'art. 128, con l'eventuale indennità di trasferta".

 

          Art. 9.

     1. L'art. 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 146. - 1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

     2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

     3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 154. - 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.

     2. Eguale tassa è dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

     3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.

     4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazioni di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

     5. In relazione a particolari esigenze di servizio è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.

     6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare".

 

          Art. 11.

     1. L'art. 167 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 167. - 1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:

     a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;

     b) con la terza parte della percentuale di cui all'art. 122, n. 2. Detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari;

     c) con diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati.

     2. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.

     3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145".

 

          Art. 12.

     1. Sono abrogati gli articoli 124, 125, 126, 127, 131 e 132-bis dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni.

 

          Art. 13.

     1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, pari a lire 28 miliardi, si provvede esclusivamente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfetizzazione e rivalutazione dei diritti così come prevista dagli articoli 3, 4 e 5, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.