§ 71.3.10F - Legge 31 marzo 1969, n. 150.
Modifica dell'art. 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:31/03/1969
Numero:150


Sommario
Art. 1.      I commi secondo, terzo, quinto e sesto dell'art. 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e 7 maggio 1965, n. 430) sono così [...]
Art. 2.      La presente legge cesserà di avere efficacia al termine del terzo anno dal giorno della sua entrata in vigore.


§ 71.3.10F - Legge 31 marzo 1969, n. 150. [1]

Modifica dell'art. 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(G.U. 30 aprile 1969, n. 110)

 

     Art. 1.

     I commi secondo, terzo, quinto e sesto dell'art. 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e 7 maggio 1965, n. 430) sono così modificati:

     Comma secondo: "Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti: due del componente di cui alla precedente lettera a), scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; due del componente di cui alla precedente lettera b), scegliendoli tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione, e quattro dei componenti di cui alle precedenti lettere d) ed e), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte d'appello".

     Comma terzo: "Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria è sostituito dal direttore dell'Ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci, nonchè da un magistrato da scegliersi tra i magistrati d'appello addetti al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nominato dal Ministro con il decreto predetto".

     Comma quinto: "I componenti della commissione, ad eccezione dei membri di diritto, durano in carica due anni".

     Comma sesto: "Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, tre sottocommissioni, di cinque membri ciascuna, affidando la presidenza di due di esse ai presidenti supplenti. In tal caso ogni sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni e determinate qualifiche".

 

          Art. 2.

     La presente legge cesserà di avere efficacia al termine del terzo anno dal giorno della sua entrata in vigore.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.