§ 71.3.107 - Legge 12 ottobre 1966, n. 825.
Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:12/10/1966
Numero:825


Sommario
Art. 1.      L'art. 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 2.      Nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica provvede alle necessarie modifiche del regolamento approvato con decreto legislativo del Capo [...]
Art. 3.      Sono abrogate le norme relative alla votazione per lettera di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.


§ 71.3.107 - Legge 12 ottobre 1966, n. 825. [1]

Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari.

(G.U. 20 ottobre 1966, n. 262).

 

     Art. 1.

     L'art. 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della Corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonché da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di Cassazione; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Corte d'appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Tribunale. Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati di Cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di Corte di appello.

     In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione.

     I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in numero non superiore a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

     Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che hanno sostituito altri durante il biennio medesimo. Il Consiglio giudiziario costituito presso la Corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

     Le funzioni di segretario presso il Consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato, componente effettivo, meno anziano per servizio".

 

          Art. 2.

     Nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica provvede alle necessarie modifiche del regolamento approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.

     Nella prima domenica di aprile successiva alla pubblicazione delle modifiche del regolamento i Consigli giudiziari sono rinnovati secondo le norme della presente legge.

 

          Art. 3.

     Sono abrogate le norme relative alla votazione per lettera di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.