§ 71.3.9d - Legge 15 settembre 1964, n. 764.
Modifica dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:15/09/1964
Numero:764


Sommario
Art. unico.      L'ultimo comma dell'art. 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato


§ 71.3.9d - Legge 15 settembre 1964, n. 764.

Modifica dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.

(G.U. 23 settembre 1964, n. 234).

 

 

     Art. unico.

     L'ultimo comma dell'art. 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato:

     "Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera b)".