§ 71.3.68 - D.P.R. 8 agosto 1955, n. 821.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:08/08/1955
Numero:821


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile di lire cinquemila, con le [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 71.3.68 - D.P.R. 8 agosto 1955, n. 821.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

(G.U. 14 settembre 1955, n. 212).

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile di lire cinquemila, con le caratteristiche ed alle condizioni sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.