| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 71. Ordinamento giudiziario | 
| Capitolo: | 71.3 personale | 
| Data: | 01/02/1946 | 
| Numero: | 122 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del [...] | 
§ 71.3.16 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1946, n. 122.
Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi.
(G.U. 2 aprile 1946, n. 77).
Il messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della 
[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della 
[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della