§ 71.3.6 - Legge 23 novembre 1939, n. 1814.
Ordinamento dell'istituto di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:23/11/1939
Numero:1814


Sommario
Art. 1.      L'istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, a cui venne conferita la personalità giuridica con la legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata con la [...]
Art. 2.      Sono di diritto soci ordinari dell'istituto coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario.
Art. 3.      Fermo l'obbligo del contributo di cui all'art. 8 della presente legge, ogni socio ordinario che versa a favore dell'istituto, in contanti o in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, [...]
Art. 4.      I soci, le persone singole, gli enti o sodalizi, che con opere speciali o con fondazioni od elargizioni cospicue, abbiano acquistato titolo di particolare benemerenza verso l'istituto, possono [...]
Art. 5.      L'istituto provvede, secondo le disponibilità delle sue rendite:
Art. 6.      Ai fini del precedente articolo, la famiglia del socio si considera costituita:
Art. 7.      Il patrimonio dell'istituto è costituito:
Art. 8.      Le entrate dell'istituto sono costituite:
Art. 9.      L'obbligo della ritenuta, di cui al n. 3 dell'articolo precedente, decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta a nomina con stipendio a cancelliere o segretario. La ritenuta stessa [...]
Art. 10.      I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi dei cancellieri e segretari giudiziari, nonché i mandati diretti emessi dal ministero di grazia e giustizia, saranno [...]
Art. 11.      L'istituto, che ha sede in Roma, è amministrato da un consiglio centrale composto di undici cancellieri o segretari giudiziari, dei quali sei di grado non inferiore all'8°.
Art. 12.      Il ministro per la grazia e giustizia nomina i componenti del consiglio centrale ed i revisori.
Art. 13.      Il consiglio centrale è coadiuvato dai consigli distrettuali.
Art. 14.      Il regolamento del funzionamento dell'istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, approvato con decreto del 28 dicembre 1929, deve essere modificato [...]
Art. 15.      Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.


§ 71.3.6 - Legge 23 novembre 1939, n. 1814.

Ordinamento dell'istituto di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

(G.U. 16 dicembre 1939, n. 291).

 

     Art. 1.

     L'istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, a cui venne conferita la personalità giuridica con la legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata con la legge 20 giugno 1929, n. 1045, e posto sotto l'alta vigilanza del ministro per la grazia e giustizia, il quale può adottare i provvedimenti che riterrà opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.

 

          Art. 2.

     Sono di diritto soci ordinari dell'istituto coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario.

     La qualità di socio ordinario dell'istituto, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura fino a che il funzionario è in attività di servizio. Essa si conserva anche in caso di collocamento in aspettativa per motivi di salute.

 

          Art. 3.

     Fermo l'obbligo del contributo di cui all'art. 8 della presente legge, ogni socio ordinario che versa a favore dell'istituto, in contanti o in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, la somma di lire 300, che deve essere destinata in aumento del patrimonio indisponibile dell'istituto stesso, è iscritto nell'albo dei soci permanenti.

     Il socio permanente, al quale viene rilasciato speciale diploma, acquista, all'atto del compiuto versamento il diritto all'assistenza, per sè e per la famiglia, anche dopo il collocamento a riposo. Tale beneficio viene meno però quando il socio cessa di far parte, per qualunque motivo, del ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

 

          Art. 4.

     I soci, le persone singole, gli enti o sodalizi, che con opere speciali o con fondazioni od elargizioni cospicue, abbiano acquistato titolo di particolare benemerenza verso l'istituto, possono essere nominati, con deliberazione del consiglio centrale, soci benemeriti dell'istituto stesso.

     Tale qualità ha carattere perpetuo; è attestata da speciale diploma e dalla iscrizione del nome in apposito albo, ed importa, per chi eserciti o abbia esercitato le funzioni di cancelliere o segretario giudiziario, l'acquisto della qualità di socio permanente.

 

          Art. 5.

     L'istituto provvede, secondo le disponibilità delle sue rendite:

     1°) all'educazione ed all'istruzione degli orfani minorenni di ambo i sessi dei cancellieri e segretari giudiziari, che del soccorso dell'istituto stesso abbiano bisogno, mediante il conferimento di borse di studio o con la ammissione degli orfani medesimi in convitti nazionali;

     2°) ai bisogni urgenti dei cancellieri e segretari giudiziari, determinati da infermità o da sventure familiari;

     3°) alla concessione di un premio da assegnarsi, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, ai soci permanenti dell'istituto che, all'atto del loro collocamento a riposo, abbiano diritto a pensione vitalizia, e, in caso di morte in servizio di essi, alle loro famiglie, regolarmente costituite ai sensi dell'art. 6;

     4°) ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere a vantaggio dei soci e delle loro famiglie, in proporzione dei fondi disponibili in bilancio, dopo provveduto agli scopi preindicati e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

     Ai vantaggi indicati nei numeri 2 e 4 del presente articolo sono ammessi anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, iscritti quali soci permanenti dell'istituto, e, dopo la loro morte, i componenti le loro famiglie.

 

          Art. 6.

     Ai fini del precedente articolo, la famiglia del socio si considera costituita:

     a) dalla moglie, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa;

     b) dai figli minorenni;

     c) dai figli maggiorenni, dalle figlie e sorelle nubili e dai genitori, purchè inabili al lavoro e con lui conviventi ed a carico.

 

          Art. 7.

     Il patrimonio dell'istituto è costituito:

     1°) dal capitale iniziale di lire 43.000, elargite dal comitato nazionale rifiuti di archivio pro "Croce rossa italiana" e già convertite in cartelle del debito pubblico per la somma nominale di lire 50.000 e dalle successive destinazioni di somme, che annualmente, in sede di chiusura del bilancio consuntivo, vengono deliberate in aumento del capitale intangibile, costituente parte del patrimonio stesso;

     2°) dalle offerte volontarie effettuate dai soci, nonché dai lasciti, donazioni ed altre offerte, che pervengano all'istituto senza una diversa specifica destinazione;

     3°) dai beni mobili ed immobili costituenti proprietà dell'istituto, per lasciti, donazioni ed acquisti deliberati ed approvati dal consiglio centrale.

 

          Art. 8.

     Le entrate dell'istituto sono costituite:

     1°) dalle rendite del patrimonio di cui all'art. 7;

     2°) dalle offerte, lasciti e donazioni fatte dai soci o da altre persone od enti a favore dell'istituto e destinate ad erogazioni per fini determinati;

     3°) da una ritenuta straordinaria mensile in misura dell'1 per cento sullo stipendio, sulla indennità di servizio attivo e sull'aggiunta di famiglia, percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari.

 

          Art. 9.

     L'obbligo della ritenuta, di cui al n. 3 dell'articolo precedente, decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta a nomina con stipendio a cancelliere o segretario. La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di questa. Essa termina all'atto della cessazione del servizio attivo del funzionario.

 

          Art. 10.

     I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi dei cancellieri e segretari giudiziari, nonché i mandati diretti emessi dal ministero di grazia e giustizia, saranno compilati al netto della ritenuta straordinaria mensile stabilita nell'art. 8, n. 3.

     La ragioneria centrale presso lo stesso ministero di grazia e giustizia, all'inizio di ciascun semestre, provvederà al versamento anticipato dei nove decimi della somma che verrà presumibilmente trattenuta durante l'intero semestre, in base al numero dei funzionari in servizio al principio del semestre. Il versamento sarà effettuato con mandato da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente aperto all'istituto, presso la banca d'Italia, sede di Roma.

     Al termine di ciascun semestre verrà accertata la somma effettivamente dovuta all'istituto in base alla media del numero dei funzionari in servizio al principio, alla metà ed al termine del semestre stesso, e sarà versata la differenza in più dovuta in confronto della somma anticipata al principio del semestre.

 

          Art. 11.

     L'istituto, che ha sede in Roma, è amministrato da un consiglio centrale composto di undici cancellieri o segretari giudiziari, dei quali sei di grado non inferiore all'8°.

     Possono far parte del consiglio centrale anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, purchè soci permanenti dell'istituto.

     Esercitano le funzioni di revisori dei conti tre cancellieri o segretari giudiziari di grado non inferiore all'8°.

     I componenti del consiglio centrale ed i revisori dei conti devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.

 

          Art. 12.

     Il ministro per la grazia e giustizia nomina i componenti del consiglio centrale ed i revisori.

     Il consiglio centrale nomina tra i suoi componenti il presidente, il vice-presidente, il consigliere delegato, con funzioni di economo cassiere, ed il segretario.

 

          Art. 13.

     Il consiglio centrale è coadiuvato dai consigli distrettuali.

     I consigli distrettuali risiedono in ciascuna sede di corte d'appello e sono composti di sette cancellieri o segretari giudiziari, dei quali quattro di grado non inferiore all'8°.

     Possono far parte dei consigli distrettuali anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, purchè soci permanenti dell'istituto.

     I componenti dei consigli distrettuali, che devono risiedere nella sede della corte di appello, sono nominati dal consiglio centrale. Essi durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.

     Tutte le cariche sociali, comprese quelle indicate negli art. 11 e 12, sono gratuite.

 

          Art. 14.

     Il regolamento del funzionamento dell'istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, approvato con decreto del 28 dicembre 1929, deve essere modificato dal consiglio centrale per uniformarlo alle disposizioni della presente legge.

     Le modificazioni sono approvate dal ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 15.

     Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

     La disposizione dell'art. 8, n. 3, avrà attuazione dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione di questa legge nella Gazzetta ufficiale del regno.

     Fino a quando la disposizione del suddetto art. 8, n. 3, non sarà entrata in vigore, continueranno a riscuotersi, secondo le norme anteriori, le ritenute stabilite nell'art. 7, n. 3, della legge 29 giugno 1929, n. 1045, e nell'articolo 1 del regio decreto-legge 16 gennaio 1936–XIV, n. 113, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 615.