§ 71.3.3 - R.D. 24 gennaio 1924, n. 47.
Norme per l'esame pratico di giudice aggiunto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:24/01/1924
Numero:47


Sommario
Art. 1.      Le domande di ammissione all'esame pratico per la nomina a giudice aggiunto in conformità degli articoli 108, 109 e 110 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, devono essere presentate [...]
Art. 2.      Spirato il termine per la presentazione delle domande, queste vengono trasmesse per via gerarchica al Ministero con i documenti che le corredano e con le informazioni indicate nella lettera C, [...]
Art. 3.      La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 109 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è nominata nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.
Art. 4.      Le norme stabilite per il concorso di uditore giudiziario negli articoli 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 e 20 del R. decreto 9 aprile 1922, n. 488, sono applicabili agli esami per la nomina a [...]
Art. 5.      Le prove scritte hanno luogo in quattro giorni consecutivi.
Art. 6.      Le prove orali hanno principio non più tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni indicate nell'articolo precedente. Non sono ammessi alle prove orali coloro che non abbiano riportato [...]
Art. 7.      Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di settanta punti sopra cento e non meno di sei decimi su ciascuna delle prove scritte ed orali.
Art. 8.      Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed orali sarà aggiunto un voto per ogni punto ottenuto dal candidato nell'esame per concorso ad uditore oltre il minimo legale [...]
Art. 9.      Nel collocamento in graduatoria ha la precedenza, in caso di parità di voti, chi, avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore di guerra, e, in via [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


§ 71.3.3 - R.D. 24 gennaio 1924, n. 47.

Norme per l'esame pratico di giudice aggiunto.

(G.U. 1 febbraio 1924, n. 27).

 

     Art. 1.

     Le domande di ammissione all'esame pratico per la nomina a giudice aggiunto in conformità degli articoli 108, 109 e 110 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, devono essere presentate all'autorità presso la quale l'uditore esercita le sue funzioni, entro il termine fissato di volta in volta dal Ministro, con decreto che stabilisce altresì il giorno in cui cominceranno le prove scritte.

     Le domande, redatte su carta conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo, devono indicare la residenza del richiedente e l'ufficio cui è addetto, ed essere accompagnate dai titoli che si vogliono produrre agli effetti dell'art. 110 del decreto sopra citato.

     Sono nulle le domande presentate fuori termine.

 

          Art. 2.

     Spirato il termine per la presentazione delle domande, queste vengono trasmesse per via gerarchica al Ministero con i documenti che le corredano e con le informazioni indicate nella lettera C, del predetto art. 110 da raccogliersi dai capi di Corte di appello.

     Il Ministro, presa conoscenza delle domande e dei rapporti, delibera insindacabilmente sull'ammissione dei singoli aspiranti. La deliberazione del

     Ministro è comunicata agli interessati almeno dieci giorni prima dell'esame.

 

          Art. 3.

     La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 109 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è nominata nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.

     Il Ministro designa fra i componenti di essa chi deve presiederla, nomina i commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento, e delega il necessario numero di magistrati addetti ai servizi amministrativi del Ministero per le funzioni di segreteria.

     Destina pure un congruo numero di impiegati a coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.

 

          Art. 4.

     Le norme stabilite per il concorso di uditore giudiziario negli articoli 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 e 20 del R. decreto 9 aprile 1922, n. 488, sono applicabili agli esami per la nomina a giudice aggiunto.

 

          Art. 5.

     Le prove scritte hanno luogo in quattro giorni consecutivi.

     Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque per procedere all'esame dei lavori.

     Il presidente può, sentiti i commissari, formare due Sottocommissioni, ciascuna delle quali deve essere composta almeno di tre membri, assistiti da un segretario.

     Le sottocommissioni sono presiedute, una dal presidente, l'altra dal commissario più anziano.

 

          Art. 6.

     Le prove orali hanno principio non più tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni indicate nell'articolo precedente. Non sono ammessi alle prove orali coloro che non abbiano riportato almeno sei voti su dieci per ciascuna prova.

     L'esame è pubblico: deve durare non meno di trenta né più di quaranta minuti.

     L'esame orale è diretto ad accertare la conoscenza del diritto positivo nelle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile, procedura penale.

 

          Art. 7.

     Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di settanta punti sopra cento e non meno di sei decimi su ciascuna delle prove scritte ed orali.

 

          Art. 8.

     Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed orali sarà aggiunto un voto per ogni punto ottenuto dal candidato nell'esame per concorso ad uditore oltre il minimo legale di novantuno.

     Dopo ciò la Commissione procederà in conformità dell'art. 110 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, alla classificazione per ordine di merito dei candidati idonei, assegnando ad essi, in base alle informazioni dei capi gerarchici ed ai titoli eventualmente presentati, un numero complementare di voti, i quali, sommati con quelli riportati nelle prove scritte ed orali e con gli altri indicati nel precedente comma, costituiscono il voto complessivo che determina la collocazione in graduatoria del candidato stesso.

     Per tale votazione complementare ogni commissario dispone di dieci punti; il numero dei voti da assegnare è quello che risulta dalla somma dei punti dati da ciascun commissario diviso per il numero di questi.

 

          Art. 9.

     Nel collocamento in graduatoria ha la precedenza, in caso di parità di voti, chi, avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore di guerra, e, in via sussidiaria, della croce di guerra.

     Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza è data al più anziano di età, e, in caso di pari età, al più anziano di laurea.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.