§ 71.2.171 - D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20.
Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonchè di primo e secondo grado, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:16/01/2006
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità
Art. 3.  Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado
Art. 4.  Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 [...]
Art. 5.  Copertura finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 71.2.171 - D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20.

Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonchè di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

(G.U. 27 gennaio 2006, n. 22)

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto legislativo si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria e disciplina il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonchè degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

 

     Art. 2. Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità [1]

     1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

 

     Art. 3. Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado [2]

     1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

 

     Art. 4. Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126

     1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 2 e 3 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nei medesimi articoli 2 e 3 è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.

 

     Art. 5. Copertura finanziaria

     1. Per l'attuazione degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, è autorizzata la spesa massima di 9.750.000 euro per l'anno 2005 e di 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

     2. L'INPDAP provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo, comunicando i risultati al Ministero della giustizia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data cessa di avere effetto la disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 2007, n. 245, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di legittimità possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno due anni.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 2007, n. 245, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni.