§ 71.2.170 - D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 232.
Regolamento recante: «Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:25/10/2005
Numero:232


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, le parole: «il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all'articolo 10, [...]


§ 71.2.170 - D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 232.

Regolamento recante: «Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, in materia di dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati».

(G.U. 14 novembre 2005, n. 265)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 16, commi 1 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che, tra l'altro, demanda ad uno o più regolamenti l'individuazione di particolari modalità di applicazione del medesimo decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia;

     Visto l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748;

     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Acquisita l'intesa del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione deliberata nell'adunanza del 4 agosto 2005;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, le parole: «il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo o il magistrato ad esso equiparato».