§ 71.2.159 - D.L. 11 novembre 2002, n. 251 .
Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:11/11/2002
Numero:251


Sommario
Art. 1.  [3]
Art. 2.  [4]
Art. 3.  [5]
Art. 4.  [6]
Art. 5.      1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo [...]
Art. 6.      1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente
Art. 7.      1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge [...]
Art. 8.  [11]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 71.2.159 - D.L. 11 novembre 2002, n. 251 [1] .

Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia

(G.U. 12 novembre 2002, n. 265)

 

 

 

Capo I

Abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche [2]

 

     Art. 1. [3]

 

          Art. 2. [4]

 

          Art. 3. [5]

 

          Art. 4. [6]

 

Capo II

Disposizioni in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura [7]

 

          Art. 5.

     1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004. [8]

     2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.

 

Capo III

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, con riguardo ai criteri di corresponsione delle indennità ai giudici di pace in materia penale.

 

          Art. 6.

     1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

     "3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

     a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

     b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

     c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

     d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

     e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

     f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

     g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

     h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

     i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

     l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.". [9]

     1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, le parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e 3-ter". [10]

 

Capo IV

Modifiche urgenti per garantire il funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, è sostituito dal seguente:

     "Art. 17. - 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione, la determinazione della indennità stessa è devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli.

     2. Sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento.

     3. I componenti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.".

 

Capo V

Norme finali

 

          Art. 8. [11]

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegato A

(Previsto dall'articolo 3, comma 1) [12]


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 10 gennaio 2003, n. 1.

[2] Il Capo I, artt. 1 - 4, è stato soppresso dalla legge di conversione.

[3]  Il Capo I, artt. 1 - 4, è stato soppresso dalla legge di conversione.

[4] Il Capo I, artt. 1 - 4, è stato soppresso dalla legge di conversione.

[5] Il Capo I, artt. 1 - 4, è stato soppresso dalla legge di conversione.

[6] Il Capo I, artt. 1 - 4, è stato soppresso dalla legge di conversione.

[7]  Rubrica così sostituita dalla legge di conversione

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  Allegato soppresso dalla legge di conversione.