§ 71.2.142 - D.P.R. 4 maggio 1998, n. 187.
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:04/05/1998
Numero:187


Sommario
Art. 1.  Determinazione del contributo
Art. 2.  Procedimento
Art. 2 bis.  (Determinazione dell'importo complessivo del contributo).
Art. 3.  Commissioni di manutenzione
Art. 4.  Disposizioni transitorie
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 71.2.142 - D.P.R. 4 maggio 1998, n. 187.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 18 giugno 1998, n. 140)

 

     Art. 1. Determinazione del contributo

     1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis [1].

     2. La richiesta di contributo da parte dei comuni, unitamente al rendiconto delle spese sostenute nell'anno, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia, è presentata al presidente della commissione di manutenzione territorialmente competente entro il 15 aprile dell'anno successivo. Della presentazione della richiesta è data immediata notizia al presidente della corte di appello.

     3. La richiesta di cui al comma 2 è trasmessa al Ministero entro trenta giorni dalla presentazione e, comunque, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, unitamente al parere formulato dalle commissioni medesime. Copia della richiesta è trasmessa al presidente della corte di appello.

 

          Art. 2. Procedimento [2]

     1. Il contributo di cui all'articolo 1 è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre.

     2. La rata in acconto è erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, del settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia dell'esercizio finanziario in corso.

     3. La rata a saldo è determinata tenendo presenti le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione.

     4. Salvo quanto previsto al comma 6, l'importo complessivo del contributo di cui all'articolo 1 non può superare quello indicato nel decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 1.

     5. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune è stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo è corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio è stato funzionante.

     6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi può autorizzare, con provvedimento motivato, l'erogazione di contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.

 

     Art. 2 bis. (Determinazione dell'importo complessivo del contributo). [3]

     1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo massimo del contributo di cui all'articolo 1, comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il successivo esercizio finanziario.

     2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali..

 

          Art. 3. Commissioni di manutenzione [4]

     1. Sono istituite in ogni circondario le commissioni di manutenzione composte dai capi degli uffici, dal funzionario di cancelleria di qualifica più elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal più anziano in ruolo, nonché dal presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. Alle riunioni possono essere invitati anche rappresentanti degli enti locali interessati.

     2. Le commissioni di manutenzione sono presiedute dal presidente della corte d'appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale.

     3. Il parere sulle richieste di contributo formulate dai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è espresso dalle commissioni di manutenzione ogni anno ed è immediatamente inoltrato al Ministero di grazia e giustizia entro il successivo 15 maggio.

     4. Il parere previsto al comma 3 è espresso dal presidente della corte d'appello se la commissione di manutenzione non provvede nei termini.

 

          Art. 4. Disposizioni transitorie

     1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, la rata in acconto, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, è determinata in misura pari al settanta per cento dell'ultimo contributo erogato.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 febbraio 2014, n. 61.

[2] L'originario art. 2 è stato così sostituito dagli attuali artt. 2 e 2 bis per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 21 febbraio 2014, n. 61.

[3] L'originario art. 2 è stato così sostituito dagli attuali artt. 2 e 2 bis per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 21 febbraio 2014, n. 61.

[4] Le Commissioni di cui al presente articolo sono state soppresse per effetto dell'art. 3 del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.