§ 71.2.95 - D.L. 6 febbraio 1986, n. 18 .
Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:06/02/1986
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Dopo l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il seguente
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 71.2.95 - D.L. 6 febbraio 1986, n. 18 [1] .

Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.

(G.U. 7 febbraio 1986, n. 31)

 

 

     Art. 1.

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il seguente:

     "Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti d'assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo, in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento" [2] .

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 24 marzo 1986, n. 79.

[2]  Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.