§ 71.2.51 - Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.
Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:27/12/1956
Numero:1441


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      Non oltre il trentaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno iniziate le operazioni previste dal capo secondo della legge 10 aprile [...]
Art. 3.      Il Governo è delegato a stabilire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il numero dei giudici popolari delle liste delle Corti di assise e [...]
Art. 4.      Gli articoli 2 e 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sono sostituiti dai seguenti
Art. 5.      Gli articoli 50 e 58 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      La nuova composizione del Tribunale e della sezione per i minorenni della Corte di appello dovrà essere attuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente [...]
Art. 7.      Alla maggiore spesa derivante dall'aumento del numero dei componenti privati nei Tribunali e nelle sezioni di Corte di appello per i minorenni, per effetto [...]


§ 71.2.51 - Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.

Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni.

(G.U. 3 gennaio 1957, n. 2)

 

 

Capo I

 

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE CORTI DI ASSISE

 

     Art. 1.

     Gli articoli 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 3. (Composizione delle Corti di assise ). - La Corte di assise è composta:

     a) di un magistrato di appello che la presiede;

     b) di un magistrato di tribunale;

     c) di sei giudici popolari dei quali almeno tre devono essere uomini.

     Art. 4. (Composizione delle Corti di assise di appello ). - La Corte di assise di appello è composta:

     a) di un magistrato di Cassazione che la presiede;

     b) di un magistrato di appello;

     c) di sei giudici popolari dei quali almeno tre devono essere uomini.

     Art. 22. (Liste dei giudici popolari ). - Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quelle per le Corti di assise di appello.

     Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise.

     Per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello sono formate, sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne.

     Art. 23. (Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari ). - Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in un'urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

     Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel Comune per cui occorre formare la lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto tenendo separate le liste degli uomini e quelle delle donne.

     Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due precedenti comma, allorché una delle due liste viene completata, le estrazioni proseguono fino al completamento dell'altra, senza tener conto dei nominativi di coloro che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista già formata.

     Art. 24. (Imbussolamento delle schede ). - Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante la indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici, uomini e donne, delle liste generali residenti nei Comuni del circolo.

     In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice.

     In una seconda urna portante l'indicazione "giudici popolari supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici, uomini e donne, residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale.

     Il presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione "giudici popolari ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari uomini e donne di Corte di assise di appello delle liste generali residenti nei Comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

     Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio in comune diverso da quello ove ha sede la Corte di assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali.

     Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

     Art. 25. (Giudici popolari della sessione ). - Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di assise, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

     Qualora fra tali dieci schede quelle relative agli uomini siano in numero inferiore a cinque, il presidente continua la estrazione, fino a raggiungere il numero di cinque schede contenenti nominativi di uomini.

     Dell'ordine di estrazione, è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

     I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione affinché, volendo, possano assistere alle operazioni.

     Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avrà principio è notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.

     I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.

     Nei confronti dei giudici popolari donne costituiscono, in ogni caso, motivi di legittimo impedimento per ottenere la dispensa di cui al precedente comma la necessità che la donna debba provvedere alle esigenze della sua famiglia o il fatto che la donna si trovi nel corso della gestazione o dell'allattamento.

     Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise di appello, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari, dei quali almeno sei uomini, da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari.

     Art. 26. (Formazione del collegio) . - Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il Collegio.

     Qualora però fra i primi sei giudici popolari estratti siano compresi meno di tre uomini, il presidente forma il Collegio chiamando a prestare servizio i primi tre uomini e le prime tre donne tenendo conto dell'ordine in cui uomini e donne sono rispettivamente iscritti nell'elenco degli estratti.

     Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si accertano motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nei precedenti comma i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti.

     Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a cinque, dei quali tre uomini e due donne, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici collettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non e più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

     Art. 27. (Giudici popolari supplenti ). - Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

     Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il Collegio.

     I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo e secondo comma dell'art. 26.

     Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi.

     Art. 30. (Giuramento ). - Nell'assumere l'ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente nell'aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del pubblico ministero, prestano giuramento con la seguente formula:

     "Con la ferma volontà di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto".

     Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo verbale, e deve farsene menzione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione.

 

          Art. 2.

     Non oltre il trentaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno iniziate le operazioni previste dal capo secondo della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405, per la formazione dei primi albi separati delle donne che possono assumere l'ufficio di giudice popolare e delle relative liste generali.

     Detti albi saranno unificati ed aggiornati con quelli dei giudici popolari uomini all'atto del primo aggiornamento di tali ultimi albi, che, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, sarà effettuato nel mese di aprile del secondo anno del biennio successivo alla data in cui saranno completate le operazioni indicate nel precedente comma.

     Fino a quando non saranno state completate le operazioni per la inclusione delle donne ai sensi del primo comma, continueranno ad applicarsi le norme delle leggi sopra citate.

 

          Art. 3.

     Il Governo è delegato a stabilire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il numero dei giudici popolari delle liste delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, distinte per gli uomini e per le donne, in sostituzione delle liste determinate con la tabella N allegata al decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione ed allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

 

Capo II

 

MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI LA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI E DELLA SEZIONE DI CORTE DI APPELLO PER I MINORENNI

 

          Art. 4.

     Gli articoli 2 e 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 2. (Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni ). - In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, è istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

     Art. 5. (Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni ). - Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.

     La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo e una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.

     Alla presidenza e alla composizione della seziono sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.

 

          Art. 5.

     Gli articoli 50 e 58 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 50. (Composizione del Tribunale per i minorenni ). - Il Tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.

     Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.

     Art. 58. (Sezione per i minorenni ). - Una sezione della Corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Essa funziona altresì come sezione istruttoria nei casi indicati dalla legge.

     La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali sostituiscono due dei magistrati della sezione.

     Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.

     Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.

 

          Art. 6.

     La nuova composizione del Tribunale e della sezione per i minorenni della Corte di appello dovrà essere attuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     Alla maggiore spesa derivante dall'aumento del numero dei componenti privati nei Tribunali e nelle sezioni di Corte di appello per i minorenni, per effetto dell'ammissione delle donne, prevista in annue lire 1.200.000, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.