§ 71.2.6 - R.D. 20 settembre 1934, n. 1579.
Norme di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:20/09/1934
Numero:1579


Sommario
Art. 1.  Assegnazione dei magistrati al tribunale per i minorenni
Art. 2.  Sostituzione dei magistrati assegnati
Art. 3.  Componenti privati; obbligo di vestire la toga in udienza
Art. 4.  Provvedimenti del pretore o del procuratore del Re per i minori arrestati
Art. 5.  Reati commessi da minorenni in concorso di maggiorenni; obbligo di trasmettere copia dei rapporti, referti, ecc., al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni
Art. 6.  Copia delle sentenze di altre autorità giudiziarie
Art. 7.  Provvedimenti conseguenti a sentenze di altre autorità giudiziarie
Art. 8.  Casellario giudiziario
Art. 9.  Ammissione al gratuito patrocinio
Art. 10.  Albo speciale dei difensori
Art. 11.  Nuova denominazione dei riformatori per corrigendi
Art. 12.  Distinzione degli stabilimenti per minorenni
Art. 13.  Adeguazione dei mezzi rieducativi alle condizioni sociali dei minorenni
Art. 14.  Rapporto del direttore per i minorenni rieducati
Art. 15.  Determinazione della retta giornaliera di mantenimento
Art. 16.  Norme per il recupero delle rette di mantenimento
Art. 17.  Registri
Art. 18.  Applicabilità degli art. 19 e 20 della legge ai procedimenti in corso. Poteri della corte di cassazione
Art. 19.  Applicabilità dell'art. 23 della legge ai minori già sottoposti alla libertà vigilata
Art. 20.  Istruttorie in corso
Art. 21.  Procedimenti per i quali vi fu rinvio a giudizio
Art. 22.  Dibattimenti in corso
Art. 23.  Pratiche pendenti su denuncia dell'autorità di pubblica sicurezza
Art. 24.  Procedimenti in corso per le materie indicate nell'art. 32 della legge
Art. 25.  Minori già internati nelle case di rieducazione in applicazione dell'art. 222 codice civile
Art. 26.  Primo rapporto sulle condizioni di riadattamento dei minorenni non più bisognevoli di correzione
Art. 27.  Applicazione delle norme riflettenti la difesa dei minorenni
Art. 28.  Spese d'ufficio
Art. 29.  Decorrenza dell'applicazione del decreto


§ 71.2.6 - R.D. 20 settembre 1934, n. 1579.

Norme di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

(G.U. 8 ottobre 1934, n. 237)

 

 

Parte I

 

NORME DI ATTUAZIONE

 

     Art. 1. Assegnazione dei magistrati al tribunale per i minorenni

     I magistrati che compongono i tribunali per i minorenni e le sezioni di corte d'appello per i minorenni possono essere assegnati anche ad altra sezione civile o penale del tribunale o della corte d'appello per esercitarvi le funzioni del proprio grado.

     I magistrati destinati a capo degli uffici del pubblico ministero presso i tribunali per i minorenni possono esercitare le funzioni del proprio grado anche presso la procura generale o presso la procura del Re della stessa sede.

 

          Art. 2. Sostituzione dei magistrati assegnati

     Mancando od essendo impedito il presidente del tribunale per i minorenni o della sezione di corte d'appello, per i minorenni, ne fa le veci il giudice del medesimo tribunale, e, rispettivamente, il consigliere anziano della sezione medesima.

     Mancando od essendo impedito il giudice componente il tribunale per i minorenni o un consigliere della sezione di corte d'appello per i minorenni, essi vengono sostituiti, con provvedimento del primo presidente della corte d'appello, da un altro giudice del tribunale della stessa sede, e, rispettivamente, da un altro consigliere della corte d'appello.

 

          Art. 3. Componenti privati; obbligo di vestire la toga in udienza

     I componenti privati che intervengono all'udienza del tribunale o della sezione di corte d'appello per i minorenni vestono la toga prescritta rispettivamente per i giudici e per i consiglieri di corte d'appello.

 

          Art. 4. Provvedimenti del pretore o del procuratore del Re per i minori arrestati

     Il minore arrestato senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria in luogo diverso dalla sede del tribunale per i minorenni è messo a disposizione del pretore o del procuratore del Re del luogo dell'arresto, il quale procede all'interrogatorio a termine dell'art. 245 del codice di procedura penale, provvede a norma del successivo art. 246 e trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.

 

          Art. 5. Reati commessi da minorenni in concorso di maggiorenni; obbligo di trasmettere copia dei rapporti, referti, ecc., al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni

     Nel caso di reati commessi da minorenni in concorso di maggiorenni, copia dei rapporti, dei referti, delle denunce, delle querele e delle istanze viene trasmessa anche al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni per l'applicazione del disposto dell'art. 27 della legge.

 

          Art. 6. Copia delle sentenze di altre autorità giudiziarie

     Tutte le autorità giudiziarie che per qualsiasi ragione pronunciano sentenze a carico di minorenni devono trasmetterne copia al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.

 

          Art. 7. Provvedimenti conseguenti a sentenze di altre autorità giudiziarie

     Il tribunale per i minorenni deve esaminare se sia necessario il provvedimento preveduto dall'art. 25 della legge anche quando da altre autorità giudiziarie sia stato concesso al minorenne il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena.

 

          Art. 8. Casellario giudiziario

     Gli estratti dei provvedimenti del tribunale per i minorenni, nei casi previsti dalla legge, sono trasmessi agli uffici del casellario indicati nell'art. 603 del codice di procedura penale.

 

          Art. 9. Ammissione al gratuito patrocinio

     Per l'ammissione al gratuito patrocinio in materia penale si applicano le disposizioni degli art. 3 e 4 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, per l'attuazione del codice di procedura penale.

     Per le materie indicate nell'art. 32 della legge, l'ammissione al gratuito patrocinio è concessa, con provvedimento insindacabile, dal presidente del tribunale o della sezione della corte d'appello per i minorenni, sentite le parti ed il pubblico ministero ed osservate nel resto le disposizioni della legge sul patrocinio gratuito.

 

          Art. 10. Albo speciale dei difensori [1]

 

          Art. 11. Nuova denominazione dei riformatori per corrigendi

     I riformatori per corrigendi preveduti nell'art. 25 della legge prendono il nome di "Case di rieducazione di minorenni".

 

          Art. 12. Distinzione degli stabilimenti per minorenni

     In distinti stabilimenti, o in distinte sezioni degli stabilimenti, si provvede alla rieducazione di gruppi omogenei formati secondo l'età, lo sviluppo fisico e le condizioni intellettuali dei minorenni.

 

          Art. 13. Adeguazione dei mezzi rieducativi alle condizioni sociali dei minorenni

     Le case di rieducazione di minorenni e i riformatori giudiziari sono organizzati in modo da adeguare i mezzi rieducativi alla condizione sociale dei minorenni.

     I vari istituti sono a tal fine distinti per le prevalenza dell'indirizzo agricolo, o industriale, o scolastico, che viene a ciascuno di essi assegnato.

 

          Art. 14. Rapporto del direttore per i minorenni rieducati

     Quando il direttore di una casa di rieducazione ritiene che il minorenne non è più bisognevole di correzione, riferisce immediatamente al procuratore del Re per gli opportuni provvedimenti.

 

          Art. 15. Determinazione della retta giornaliera di mantenimento

     La retta giornaliera di mantenimento nelle case di rieducazione di minorenni, di cui è fatta menzione nel terzo capoverso dell'art. 25 della legge, è determinata con provvedimento insindacabile del ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze al principio di ogni esercizio finanziario.

     La retta potrà essere determinata in misura diversa, secondo l'organizzazione e l'indirizzo dei vari istituti, nonché secondo le località dove gli istituti stessi sono situati.

     Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti, il corredo, le medicine ed il personale di educazione.

 

          Art. 16. Norme per il recupero delle rette di mantenimento

     Con decreto del ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme amministrative per il ricupero delle spese di mantenimento dei minorenni nelle case di rieducazione.

 

          Art. 17. Registri

     Con decreto del ministro per la grazia e giustizia saranno stabiliti i registri che devono essere tenuti presso il tribunale per i minorenni.

 

Parte II

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 18. Applicabilità degli art. 19 e 20 della legge ai procedimenti in corso. Poteri della corte di cassazione

     In qualsiasi stato e grado del procedimento per reati commessi da persona minore degli anni diciotto anteriormente al 29 ottobre 1934 sono applicabili le disposizioni degli art. 19 e 20 della legge.

     La corte di cassazione, se non pronuncia annullamento per altro motivo, rinvia allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza per l'applicazione di legge più favorevole.

 

          Art. 19. Applicabilità dell'art. 23 della legge ai minori già sottoposti alla libertà vigilata

     Ai minori che si trovano già sottoposti alla libertà vigilata si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge.

     Il giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore ha la sua abituale dimora riesamina gli atti e dà i provvedimenti che gli sembrano più idonei al riadattamento del minore in conformità delle nuove disposizioni.

 

          Art. 20. Istruttorie in corso

     Le istruttorie in corso al 29 ottobre 1934 per reati commessi da minori degli atti diciotto, sono trasmesse al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni competente e proseguite in via sommaria a norma dell'art. 13 della legge, salvo l'esercizio della facoltà preveduta nell'art. 10.

     Gli atti già raccolti conservano la loro efficacia.

 

          Art. 21. Procedimenti per i quali vi fu rinvio a giudizio

     I procedimenti per reati commessi da minori degli anni diciotto, per i quali anteriormente al 29 ottobre 1934 sia stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio ovvero emesso il decreto di citazione, sono trasmessi al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, il quale provvede alla richiesta di citazione avanti il detto tribunale e può esercitare la facoltà preveduta dall'art. 10 della legge.

     La disposizione che precede è applicabile anche quando, a termine dell'art. 421 del codice di procedura civile, il pubblico ministero abbia chiesto il proscioglimento dell'imputato in camera di consiglio ed il giudice non abbia ancora pronunciato sentenza.

 

          Art. 22. Dibattimenti in corso

     I dibattimenti in corso avanti il giudice di primo grado o di impugnazione, anche se sono stati sospesi o rinviati, proseguono avanti il giudice medesimo.

 

          Art. 23. Pratiche pendenti su denuncia dell'autorità di pubblica sicurezza

     Le pratiche pendenti avanti il presidente del tribunale su denuncia dell'autorità di pubblica sicurezza, a norma degli art. 177, 178 e 179 della legge sulla pubblica sicurezza, sono trasmesse al tribunale per i minorenni per i provvedimenti indicati negli art. 25 e 26 della legge.

     Se pende il ricorso dell'esercente la patria potestà o la tutela del pubblico ministero contro il provvedimento del tribunale, la definizione del gravame è deferita al presidente della sezione di corte d'appello per i minorenni.

     Gli atti già raccolti conservano la loro efficacia.

 

          Art. 24. Procedimenti in corso per le materie indicate nell'art. 32 della legge

     Per le materie indicate nell'art. 32 della legge tutti i procedimenti non definiti sono portati alla cognizione del tribunale per i minorenni o della sezione della corte d'appello per i minorenni.

     Gli atti raccolti conservano la loro efficacia.

 

          Art. 25. Minori già internati nelle case di rieducazione in applicazione dell'art. 222 codice civile

     I minori che si trovano internati nelle casse di rieducazione dei minorenni in applicazione dell'art. 222 del codice civile, vi resteranno sino a quando avranno raggiunto l'età di anni ventuno o saranno ritenuti non più bisognevoli di correzione, a norma dell'art. 29 della legge.

 

          Art. 26. Primo rapporto sulle condizioni di riadattamento dei minorenni non più bisognevoli di correzione

     Entro il primo semestre dall'applicazione della legge, i direttori delle case di rieducazione trasmetteranno al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni dettagliato rapporto sulle condizioni di riadattamento di ciascun minorenne perché il procuratore del Re possa provocare dal tribunale i provvedimenti di dimissione di quelli non più bisognevoli di correzione morale.

 

          Art. 27. Applicazione delle norme riflettenti la difesa dei minorenni

     Le disposizioni relative alla difesa dei minorenni contenute nell'art. 12 della legge saranno applicate dal 1° luglio 1935.

 

          Art. 28. Spese d'ufficio

     Sino a nuova disposizione, alle spese di ufficio del tribunale per i minorenni provvede il cancelliere del tribunale del luogo con l'assegno per le spese di ufficio del tribunale stesso.

 

          Art. 29. Decorrenza dell'applicazione del decreto

     Il presente decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 1934.


[1]  Articolo soppresso dall'art. unico della L. 12 dicembre 1969, n. 1018.