§ 70.1.64 - Legge 31 marzo 1966, n. 172.
Estensione dell'assegno straordinario di cui all'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:31/03/1966
Numero:172


Sommario
Art. 1.      La concessione dell'assegno straordinario di cui allo art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, a partire dal 1° luglio 1965, nella misura ridotta del 50 per cento e alle stesse [...]
Art. 2.      L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall'art. 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno finanziario 1965 e in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1966 si farà fronte, [...]


§ 70.1.64 - Legge 31 marzo 1966, n. 172. [1]

Estensione dell'assegno straordinario di cui all'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria.

(G.U. 14 aprile 1966, n. 91)

 

     Art. 1.

     La concessione dell'assegno straordinario di cui allo art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, a partire dal 1° luglio 1965, nella misura ridotta del 50 per cento e alle stesse condizioni, a favore dei congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto - per il medesimo titolo - dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall'art. 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno finanziario 1965 e in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1966 si farà fronte, rispettivamente, con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 e dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1966.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.