§ 70.1.2 - R.D. 21 maggio 1916, n. 640.
Istituzione di uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:21/05/1916
Numero:640


Sommario
Art. 1.      È istituito uno speciale distintivo d'onore, del quale potranno fregiarsi coloro i quali, nell'attuale guerra, siano rimasti mutilati; abbiano, cioè, perduto un organo, o siano rimasti [...]
Art. 2.      Il distintivo, in argento, sarà conforme al modello che, col presente decreto, verrà depositato negli archivi di Stato.
Art. 3.      Il contrassegno d'onore di cui trattasi, senza alcun nastro, viene portato al lato sinistro del petto.
Art. 4.      Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato al mutilato dall'autorità militare all'uopo delegata.
Art. 5.      Il distintivo sarà dato gratuitamente, a spese dello Stato, subito dopo l'autorizzazione, con le norme che verranno stabilite nelle istruzioni di cui al precedente articolo.
Art. 6.      I reclami, in materia, dovranno essere rivolti all'autorità competente a concedere l'autorizzazione. Se tale autorità troverà il reclamo fondato, l'accoglierà senz'altro, disponendo in [...]
Art. 7.      L'autorizzazione può revocarsi, per gravi motivi di ordine morale, con provvedimento del Ministro della guerra o della marina, secondo che essa sia stata accordata da autorità dell'una o [...]
Art. 8.      Il presente decreto andrà in vigore dal 4 giugno 1916.


§ 70.1.2 - R.D. 21 maggio 1916, n. 640. [1]

Istituzione di uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra

(G.U. 2 giugno 1916, n. 123)

 

     Art. 1.

     È istituito uno speciale distintivo d'onore, del quale potranno fregiarsi coloro i quali, nell'attuale guerra, siano rimasti mutilati; abbiano, cioè, perduto un organo, o siano rimasti visibilmente deturpati o malconci, esclusi, quindi, coloro che abbiano riportate ferite senza conseguenze notevoli e visibili tracce.

 

          Art. 2.

     Il distintivo, in argento, sarà conforme al modello che, col presente decreto, verrà depositato negli archivi di Stato.

 

          Art. 3.

     Il contrassegno d'onore di cui trattasi, senza alcun nastro, viene portato al lato sinistro del petto.

 

          Art. 4.

     Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato al mutilato dall'autorità militare all'uopo delegata.

     I nostri Ministri della guerra e della marina detteranno, di accordo, le norme intese a stabilire l'autorità competente a concedere le singole autorizzazioni, col rilascio dei relativi certificati, e le modalità da seguirsi sia nel promuovere, sia nel porre in essere tali concessioni.

 

          Art. 5.

     Il distintivo sarà dato gratuitamente, a spese dello Stato, subito dopo l'autorizzazione, con le norme che verranno stabilite nelle istruzioni di cui al precedente articolo.

 

          Art. 6.

     I reclami, in materia, dovranno essere rivolti all'autorità competente a concedere l'autorizzazione. Se tale autorità troverà il reclamo fondato, l'accoglierà senz'altro, disponendo in conseguenza. In caso contrario, ne riferirà succintamente al Ministero della guerra o della marina, a seconda che la detta autorità dipenda dall'una o dall'altra amministrazione, per le ulteriori decisioni, fornendo gli schiarimenti necessari.

 

          Art. 7.

     L'autorizzazione può revocarsi, per gravi motivi di ordine morale, con provvedimento del Ministro della guerra o della marina, secondo che essa sia stata accordata da autorità dell'una o dell'altra amministrazione, su proposta delle autorità militari territoriali e previo parere di una commissione, composta di un ufficiale generale o ammiraglio, presidente, e di due funzionari dell'una o dell'altra amministrazione; di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione, o assimilato.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto andrà in vigore dal 4 giugno 1916.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.