§ 6.3.7 – R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378.
Determinazione del tasso d'interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:22/10/1932
Numero:1378


Sommario
Art. 1.      Il limite massimo del tasso di interesse da adottarsi per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito conferite in appalto o in concessione, per conto [...]
Art. 2.      Il limite del tasso d'interesse indicato al precedente art. 1°, e le successive variazioni previste dall'articolo medesimo, sono applicabili per la determinazione di [...]
Art. 3.      Tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con quelle del presente decreto sono abrogate
Art. 4.      Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1932, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla [...]


§ 6.3.7 – R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378. [1]

Determinazione del tasso d'interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.

(G.U. 31 ottobre 1932, n. 252).

 

     Art. 1.

     Il limite massimo del tasso di interesse da adottarsi per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito conferite in appalto o in concessione, per conto dello Stato e delle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, nonchè di quelle per contributi, concorsi o sovvenzioni dovuti dallo Stato e dalle Amministrazioni predette per l'esecuzione di opere e prestazioni di servizi, è fissato al 6,50 per cento.

     In relazione alle condizioni del mercato nazionale degli investimenti, tale saggio potrà essere diminuito con decreto del capo del governo, di concerto col ministro per le finanze.

     Parimenti con decreto del Capo del Governo, di concerto col ministro per le finanze, potranno essere stabiliti saggi d'interesse speciale, nei limiti del tasso massimo di cui al presente articolo, in relazione alle varie durate delle annualità.

 

          Art. 2.

     Il limite del tasso d'interesse indicato al precedente art. 1°, e le successive variazioni previste dall'articolo medesimo, sono applicabili per la determinazione di tutte le quote di annualità che vengano liquidate dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge o rispettivamente l'entrata in vigore dei decreti del capo del governo di cui all'art. 1.

     Resta ferma la misura di tutte le annualità liquidate e continueranno ad avere effetto le clausole e condizioni contenute in atti già stipulati ed approvati, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto.

     A decorrere dalla attuazione del presente decreto non potranno stabilirsi, negli atti di assegnazione di annualità a carico dello Stato, a qualunque titolo, condizioni che contrastino con la disposizione del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 3.

     Tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con quelle del presente decreto sono abrogate.

     Con decreti del Capo del Governo, di concerto col ministro per le finanze, saranno emanate le norme esecutive ed integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1932, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1823. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.