§ 69.4.13 - D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566.
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:09/09/1994
Numero:566


Sommario
Art. 1.  (Fanciulli ed adolescenti).
Art. 2.  (Lavoratrici madri).
Art. 3.  (Lavoratori a domicilio).
Art. 4.  (Disposizioni transitorie).
Art. 5.  (Entrata in vigore).


§ 69.4.13 - D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566.

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

(G.U. 4 ottobre 1994, n. 232).

 

     Art. 1. (Fanciulli ed adolescenti).

     1. L'art. 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:"Art. 26. (Sanzioni). 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, primo comma, lettere a), limitatamente ai lavori per i quali non può essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, b), d) ed e), della presente legge è punita con l'arresto fino a sei mesi. 2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5, primo comma, lettere a), in relazione ai lavori per i quali può essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, f) e g), è punita con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. 3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, primo comma, lettera c), 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 22 è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.4. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.5. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, lettera h), 7, 11, 17, secondo comma, e 23 è punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 6. Le sanzioni previste per l'inosservanza degli articoli 3, 4 e 5 si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. 7. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.".

     2. Per le violazioni di cui agli articoli 19,20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 2. (Lavoratrici madri).

     1. L'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente: "Art. 31. 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 è punita con l'arresto fino a sei mesi. 2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. 3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.4. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.".

     2. [1]

 

          Art. 3. (Lavoratori a domicilio).

     1. L'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è sostituito dal seguente: "Art. 13. 1. Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi. 2. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 3, primo e terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa di lire cinque milioni. 3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. 4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, 3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 5. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma. 6. Nel caso previsto dall'art. 3, primo e terzo comma, l'ordinanza di ingiunzione è comunicata alla commissione per il controllo del lavoro a domicilio affinché provveda senza ritardo all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 5, secondo comma. 7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalità comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore.8. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.".

     2. Per le violazioni di cui agli articoli 3, primo e terzo comma, 8, primo comma, e 10, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sanzionate ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 4. (Disposizioni transitorie).

     1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

     2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

 

          Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.