§ 69.3.85 - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:15/03/2010
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 69.3.85 - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

(G.U. 31 marzo 2010, n. 75)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono;

     Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 3;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

     Ritenuto necessario predisporre delle disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 1523/2007 per quanto concerne, in particolare, l'attuazione dell'articolo 8 e del considerando (18) del Regolamento medesimo;

     Ritenuto altresì opportuno armonizzare la normativa nazionale vigente rispetto a quella comunitaria;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalle riunione del 1° marzo 2010;

     Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto reca la disciplina integrativa delle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 189, nella piena attuazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, dentro e fuori della Comunità, di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189

     1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «(canis familiaris)» e: «(Felis catus)» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «(Canis lupus familiaris)» e: «(felis silvestris)»; dopo la parola: «commercializzare» è inserita la seguente: «, esportare».

     2. All'articolo 2, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: «condanna», sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.