§ 69.3.82 - D.Lgs. 14 maggio 2009, n. 64.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:14/05/2009
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione ed Autorità nazionale
Art. 2.  Sanzioni
Art. 3.  Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria
Art. 4.  Disposizioni finanziarie


§ 69.3.82 - D.Lgs. 14 maggio 2009, n. 64. [1]

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(G.U. 17 giugno 2009, n. 138)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

     Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, concernente attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonchè dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

     Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l'articolo 26 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie elencati nel regolamento (CE) n. 423/2007 relativo a misure restrittive nei confronti dell'Iran;

     Visto il regolamento (CE) 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, come modificato dal regolamento (CE) 20 aprile 2007, n. 441/2007, dal regolamento (CE) 5 giugno 2007, n. 618/2007, dal regolamento (CE) 28 gennaio 2008, n. 116/2008, dal regolamento (CE) 11 marzo 2008, n. 219/2008 e dal regolamento (CE) 10 novembre 2008, n. 1110/2008;

     Ritenuta la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito di applicazione ed Autorità nazionale

     1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, di seguito denominato: «regolamento», relativo a misure restrittive nei confronti dell'Iran.

     2. Relativamente ai beni ed alle tecnologie a duplice uso, l'Autorità competente incaricata dell'applicazione del regolamento di cui al comma 1 è il Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità nazionale competente all'applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

     3. L'Autorità competente, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in osservanza del regolamento (CE) n. 423/2007, emette il provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione.

 

     Art. 2. Sanzioni

     1. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 è punito con la pena della reclusione da tre a otto anni.

     2. Chiunque effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento (CE) n. 423/2007, in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

     3. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 423/2007 è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, tale pena non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo.

     4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 3. Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria

     1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 2 ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, e, relativamente al reato di cui al comma 3 del predetto articolo 2, anche al Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè, ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al Comitato di sicurezza finanziaria.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.