§ 69.3.78 - D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 204.
Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:09/11/2007
Numero:204


Sommario
Art. 1.  Autorità di assistenza
Art. 2.  Autorità di decisione
Art. 3.  Regime linguistico
Art. 4.  Esenzione da spese e da formalità di autenticazione
Art. 5.  Punto centrale di contatto
Art. 6.  Decorrenza
Art. 7.  Regolamento di attuazione
Art. 8.  Copertura finanziaria


§ 69.3.78 - D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 204.

Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

(G.U. 9 novembre 2007, n. 261 - S.O. n. 228)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

     Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2005 che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/80/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Autorità di assistenza [1]

     1. Allorchè nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorità di assistenza:

     a) dà al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

     b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;

     c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;

     d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

     e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalità per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

     f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorità di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.

     2. Qualora l'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, predispone quanto necessario affinchè l'autorità di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.

     3. A richiesta dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, la procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorità medesima.

 

     Art. 2. Autorità di decisione

     1. Nei procedimenti per l'erogazione delle elargizioni a carico dello Stato previste dalle leggi speciali a favore della vittima di reato commesso nel territorio dello Stato, o a favore dei suoi superstiti, quando il richiedente è stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, la domanda dell'elargizione può essere presentata tramite l'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente è stabilmente residente.

     2. In tale caso, l'autorità specificamente indicata dalla legge speciale, cui compete la decisione sull'elargizione, comunica senza ritardo all'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente è stabilmente residente e al richiedente stesso l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica e, se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda.

     3. Qualora l'autorità di decisione deliberi di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, essa può richiedere la collaborazione dell'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente è stabilmente residente. A tale fine, l'autorità di decisione può chiedere all'autorità di assistenza di predisporre quanto necessario per procedere direttamente all'audizione, anche attraverso il sistema della videoconferenza. L'autorità di decisione può chiedere all'autorità di assistenza di procedere essa stessa all'audizione e di trasmettere il relativo verbale.

     4. L'autorità di decisione comunica senza ritardo al richiedente e all'autorità di assistenza la decisione sulla domanda di indennizzo.

 

     Art. 3. Regime linguistico

     1. Le informazioni di cui all'art. 1, comma 1, trasmesse dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, all'autorità di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorità di decisione l'informazione è diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare [2].

     2. Le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, trasmesse dall'autorità di decisione all'autorità di assistenza di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità cui l'informazione è diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.

     3. I verbali delle audizioni di cui all'art. 1, comma 3, e il testo integrale della decisione sulla domanda di indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.

 

     Art. 4. Esenzione da spese e da formalità di autenticazione [3]

     1. Le attività svolte dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, non comportano alcuna spesa a carico del richiedente o dell'autorità di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea.

     2. Gli atti e i documenti trasmessi ad altro Stato membro dell'Unione europea dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, o dall'autorità di decisione sono esenti da autenticazione o formalità equivalenti.

 

     Art. 5. Punto centrale di contatto

     1. Il Ministero della giustizia è il punto di contatto centrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della direttiva 2004/80/CE e la relativa attività è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 6. Decorrenza

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure per l'erogazione dei benefici economici conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005.

 

     Art. 7. Regolamento di attuazione

     1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attività di competenza delle procure della Repubblica presso i tribunali, del punto centrale di contatto di cui all'art. 5, nonchè le modalità di raccordo con le attività di competenza delle autorità di decisione [4].

     2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformità alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.

 

     Art. 8. Copertura finanziaria

     1. Per le finalità di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di euro 56.000 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede:

     a) per l'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla pertinente unità previsionale di base del Ministero della giustizia;

     b) a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo così modificato dall'art. 19 della L. 19 luglio 2019, n. 69.

[2] Comma così modificato dall'art. 19 della L. 19 luglio 2019, n. 69.

[3] Articolo così modificato dall'art. 19 della L. 19 luglio 2019, n. 69.

[4] Comma così modificato dall'art. 19 della L. 19 luglio 2019, n. 69.