§ 69.3.12 - Legge 29 ottobre 1949, n. 826.
Aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:29/10/1949
Numero:826


Sommario
Art. 1.      Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea sono punibili con un'ammenda da lire 2500 a lire [...]
Art. 2.      L'art. 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è abrogato


§ 69.3.12 - Legge 29 ottobre 1949, n. 826. [1]

Aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea.

(G.U. 25 novembre 1949, n. 271).

 

 

     Art. 1.

     Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea sono punibili con un'ammenda da lire 2500 a lire 25.000.

     Nei casi che interessano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio l'ammenda non può essere inferiore a lire 10.000.

     L'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     Per i servizi abusivi di linea vale quanto è stabilito nelle leggi tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e per la circolazione.

 

          Art. 2.

     L'art. 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è abrogato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.