§ 69.3.10 - D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208.
Aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:05/10/1947
Numero:1208


Sommario
Art. 1.      I limiti minimi e massimi della multa, dell'ammenda e della pena pecuniaria in materia tributaria e finanziaria, sono rispettivamente quintuplicati e decuplicati, se [...]
Art. 2.      Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle sopratasse ed alle altre sanzioni pecuniarie fissate dalle leggi tributarie e finanziarie in misura [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 69.3.10 - D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208. [1]

Aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie.

(G.U. 14 novembre 1947, n. 262).

 

 

     Art. 1.

     I limiti minimi e massimi della multa, dell'ammenda e della pena pecuniaria in materia tributaria e finanziaria, sono rispettivamente quintuplicati e decuplicati, se dette sanzioni sono comminate da leggi di data anteriore al 1° ottobre 1944, e duplicati e quadruplicati se comminate da leggi di data posteriore al 30 settembre 1944.

     Le sanzioni pecuniarie comminate in misura fissa da leggi tributarie e finanziarie di data anteriore al 1° ottobre 1944 sono sestuplicate, e sono triplicate quelle comminate da leggi di data posteriore al 30 settembre 1944.

     Gli aumenti di cui ai comma precedenti si calcolano sulla misura delle sanzioni previste dalle singole leggi tributarie e finanziarie, senza applicare l'aumento stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle sopratasse ed alle altre sanzioni pecuniarie fissate dalle leggi tributarie e finanziarie in misura proporzionale, nonchè a quelle previste nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401, e nelle leggi di data posteriore al 1° ottobre 1946.

     Le disposizioni medesime, per quanto riguarda le sanzioni previste per la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette, cesseranno di avere efficacia alla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze previsto nell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, concernente la dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.