§ 69.3.9 - D.Lgs.Lgt. 10 maggio 1945, n. 234.
Disposizioni penali di carattere straordinario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:10/05/1945
Numero:234


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Chiunque promuove, costituisce o organizza, al fine di compiere reati contro la proprietà o violenza contro le persone, bande armate, è punito, per ciò solo, con le pene [...]
Art. 3.      Chiunque, dopo scaduto il termine di consegna stabilito dalle autorità competenti, detiene armi da guerra o relative munizioni, è punito con la reclusione da uno a tre [...]
Art. 4.      Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo [...]
Art. 5.      Quando le persone imputate dei delitti indicati negli articoli 1 e 2 od alcuna di esse siano state arrestate in flagranza, il giudizio si svolge innanzi ad un Tribunale [...]
Art. 6.      Il Tribunale militare straordinario, preveduto nell'art. 5, è competente a giudicare anche dei reati connessi con i delitti indicati negli articoli 1 e 2, ai sensi [...]
Art. 7.      Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale " del Regno, ha efficacia fino ad un anno dopo [...]


§ 69.3.9 - D.Lgs.Lgt. 10 maggio 1945, n. 234. [1]

Disposizioni penali di carattere straordinario.

(G.U. 24 maggio 1945, n. 62).

 

 

     Art. 1. [2]

     I delitti di rapina, di estorsione e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, qualora siano commessi o con armi o profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa o, comunque, con modalità di esecuzione tali da suscitare particolare allarme, sono puniti con la reclusione da venti a trenta anni e nei casi più gravi con l'ergastolo o con la morte.

 

          Art. 2.

     Chiunque promuove, costituisce o organizza, al fine di compiere reati contro la proprietà o violenza contro le persone, bande armate, è punito, per ciò solo, con le pene stabilite nell'articolo precedente. Alle stesse pene soggiacciono i capi ed i sovventori.

     I partecipanti alle bande previste nel primo comma sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sei a ventiquattro anni.

 

          Art. 3.

     Chiunque, dopo scaduto il termine di consegna stabilito dalle autorità competenti, detiene armi da guerra o relative munizioni, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

     Chiunque detiene abusivamente dinamite o altre materie esplodenti, bombe a mano, od altri congegni micidiali è punito con la reclusione da due a dieci anni.

     Se la quantità delle armi, munizioni, materie indicate nei comma precedenti è rilevante si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

 

          Art. 4.

     Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale sono aumentate da un terzo alla metà.

 

          Art. 5.

     Quando le persone imputate dei delitti indicati negli articoli 1 e 2 od alcuna di esse siano state arrestate in flagranza, il giudizio si svolge innanzi ad un Tribunale militare straordinario convocato dal comandante del Comando presso il quale è istituito il competente Tribunale militare territoriale, e composto del presidente e di due giudici. Lo stesso comandante chiama a far parte del Tribunale militare straordinario un ufficiale generale o superiore delle Forze Armate dipendenti dal Comando, che esercita le funzioni di presidente, un magistrato dell'ordine giudiziario, con funzioni di relatore, e un giudice popolare, entrambi designati dal primo presidente della Corte di appello o dal presidente della Sezione di Corte di appello nella cui circoscrizione il delitto è stato commesso [3].

     Il predetto comandante può delegare le attribuzioni indicate nel comma precedente, per determinate circoscrizioni territoriali fuori della sua sede ma comprese entro la circoscrizione del Comando, ad altri ufficiali generali comandanti di divisione, di piazzaforte o di presidio.

 

          Art. 6.

     Il Tribunale militare straordinario, preveduto nell'art. 5, è competente a giudicare anche dei reati connessi con i delitti indicati negli articoli 1 e 2, ai sensi dell'art. 45, n. 2, del codice di procedura penale [4].

     Per il procedimento innanzi al Tribunale militare straordinario si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme di procedura stabilite nel codice penale militare di guerra e nell'ordinamento giudiziario o militare per i Tribunali militari straordinari di guerra. Il Tribunale straordinario può essere convocato anche nei luoghi che sono sede di tribunali di guerra ordinari. Per l'esecuzione delle sentenze è competente il Tribunale militare territoriale istituito presso il Comando che ha convocato il Tribunale straordinario [5].

     Le funzioni di cancelliere presso il Tribunale straordinario sono esercitate da un funzionario di cancelleria designato, su richiesta del presidente del Tribunale stesso, dal presidente del Tribunale ordinario del luogo dove si deve svolgere il dibattimento.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale " del Regno, ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 64.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 64.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 64.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 64.