§ 69.3.1 - R.D. 14 luglio 1898, n. 404.
Approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:14/07/1898
Numero:404


Sommario
Art. 1.      È obbligatorio l'uso del marchio per il bestiame bovino ed equino e del segno per quello suino ed ovino
Art. 2.      Il bestiame acquistato senza marchio o segno sarà immediatamente sottoposto alla formalità, di cui nel precedente articolo, ed il prodotto del bestiame grosso lo sarà [...]
Art. 3.      Il segretario comunale deve tenere un registro per il bestiame grosso ed uno per quello minuto. Nel primo deve essere indicato
Art. 4.      L'ufficio comunale rilascerà ricevuta delle denuncie, e, in caso di alienazione del bestiame, apposito bollettino da staccarsi da un registro a matrice
Art. 5.      Il segretario comunale, a richiesta del proprietario, ha obbligo di rilasciare immediatamente il bollettino, che conterrà la indicazione del nome e domicilio del [...]
Art. 6.      L'uso del bollettino è anche obbligatorio per le vendite e per le permute di bestiame, che si faranno nelle fiere, nei mercati ed ai macellai; e la cessione del medesimo [...]
Art. 7.      Sono applicabili ai bollettini tutte le disposizioni del codice penale per quanto riguarda la falsificazione o la alterazione di atti pubblici
Art. 8.      Tanto il registro di iscrizione degli animali quanto i bollettini sono considerati documenti interessanti la pubblica sicurezza ed esenti dalla tassa di bollo
Art. 9.      Il registro d'iscrizione e il bollettario per il rilascio dei bollettini saranno custoditi nell'ufficio comunale a cura del segretario
Art. 10.      Il proprietario di bestiame è obbligato ad esibire la ricevuta o i bollettini a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti della forza pubblica
Art. 11.      In caso di macellazione, il macellaio ha obbligo di consegnare il bollettino all'ufficio comunale. Se il macellaio è lo stesso proprietario del bestiame, dovrà fare [...]
Art. 12.      Il bestiame, i cui conduttori o detentori siano privi di regolare bollettino, sorpreso nei pubblici mercati o al momento d'imbarco o durante il transito, sarà come [...]
Art. 13.      Non appena si verifichi lo smarrimento o il furto di un animale, il proprietario od il legittimo detentore dovranno darne notizia, ove sia possibile telegraficamente, [...]
Art. 14.      In caso di smarrimento del bollettino, questo, previe le debite verificazioni, potrà essere rinnovato, indicando però che il medesimo si rilascia per duplicato
Art. 15.      I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Art. 16.      Nessuno potrà far pascolare il bestiame senza i relativi custodi, che dovranno essere almeno uno per ogni trecento capi di bestiame minuto ed uno per ogni cento di [...]
Art. 17.      Nei fondi proprii aperti non potrà tenersi al pascolo il bestiame senza la conveniente custodia e le cautele necessarie ad impedire che sia danneggiata l'altrui proprietà
Art. 18.      Ciascuno ha obbligo di denunziare entro 24 ore alla autorità locale di pubblica sicurezza il bestiame altrui che si fosse frammischiato al proprio o fosse stato trovato [...]
Art. 19.      I proprietari, i coloni, i locatari, i mezzadri, che trovino nei fondi proprii animali vaganti, potranno sequestrarli e consegnarli alla compagnia barracellare od alle [...]
Art. 20.      Quando il bestiame dovrà essere condotto da un comune all'altro, i conduttori dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni
Art. 21.      È assolutamente vietata l'abusiva introduzione del bestiame di qualunque sorta nei fondi altrui, chiusi o aperti
Art. 22.      Il barracellato potrà pure sequestrare il bestiame che attraverserà gli altrui seminati o sarà introdotto negli altrui terreni, sebbene ciò sia avvenuto col permesso del [...]
Art. 23. 
Art. 24.      Chiunque contravviene alle disposizioni degli artt. 16, 17, 18, 21 capoverso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a [...]
Art. 25.      Le disposizioni contrarie al presente regolamento sono abrogate


§ 69.3.1 - R.D. 14 luglio 1898, n. 404.

Approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna.

(G.U. 29 settembre 1898, n. 225).

 

 

 

     Art. unico.

     È approvato l'unito regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, che sarà, d'ordine Nostro, vistato dai predetti ministri proponenti.

 

Capo I

Repressione dell'abigeato.

 

     Art. 1.

     È obbligatorio l'uso del marchio per il bestiame bovino ed equino e del segno per quello suino ed ovino.

     I proprietari di bestiame esistente nel territorio del comune, nel termine di giorni 60 dalla attuazione del presente regolamento, dovranno farne denuncia all'ufficio comunale, indicando il marchio per i bovini e gli equini, e il segno per i suini ed ovini.

     L'ufficio comunale accerterà la proprietà del bestiame denunciato.

     Il marchio non è obbligatorio per i cavalli di lusso: i loro proprietari però dovranno ugualmente farne denuncia all'ufficio comunale, che li inscriverà in ispeciale registro.

 

          Art. 2.

     Il bestiame acquistato senza marchio o segno sarà immediatamente sottoposto alla formalità, di cui nel precedente articolo, ed il prodotto del bestiame grosso lo sarà entro i diciotto mesi dalla nascita.

     Il proprietario deve denunciare all'ufficio comunale il marchio o segno adoperato per il suo bestiame, unendovi il disegno.

     Deve pure denunciare, entro quindici giorni dall'acquisto, i capi di bestiame marcato o segnato acquistato, denunciando pure il segno o marchio dei medesimi.

 

          Art. 3.

     Il segretario comunale deve tenere un registro per il bestiame grosso ed uno per quello minuto. Nel primo deve essere indicato:

     a) il cognome, nome e domicilio del proprietario;

     b) il mantello, il marchio e, nel caso lo abbia, il segno.

     Nel secondo:

     a) il segno del denunziante;

     b) il numero del bestiame segnato.

 

          Art. 4.

     L'ufficio comunale rilascerà ricevuta delle denuncie, e, in caso di alienazione del bestiame, apposito bollettino da staccarsi da un registro a matrice.

     Non si può vendere bestiame senza che il venditore sia in possesso del bollettino, che sarà consegnato al compratore. Il bollettino sarà dall'acquirente depositato nell'ufficio comunale del luogo, dove si dovrà registrare il bestiame acquistato, per le opportune verifiche e annotazioni. Della consegna si rilascerà ricevuta.

 

          Art. 5.

     Il segretario comunale, a richiesta del proprietario, ha obbligo di rilasciare immediatamente il bollettino, che conterrà la indicazione del nome e domicilio del venditore e compratore, del numero e della qualità del bestiame venduto e la descrizione del marchio o segno.

     Per il rilascio di ciascun bollettino si dovranno corrispondere centesimi venti, che andranno a beneficio del segretario comunale, il quale provvederà alle spese occorrenti per tale servizio.

 

          Art. 6.

     L'uso del bollettino è anche obbligatorio per le vendite e per le permute di bestiame, che si faranno nelle fiere, nei mercati ed ai macellai; e la cessione del medesimo a chi ne acquista la proprietà è l'unico titolo che possa provare la buona fede dei contraenti.

 

          Art. 7.

     Sono applicabili ai bollettini tutte le disposizioni del codice penale per quanto riguarda la falsificazione o la alterazione di atti pubblici .

 

          Art. 8.

     Tanto il registro di iscrizione degli animali quanto i bollettini sono considerati documenti interessanti la pubblica sicurezza ed esenti dalla tassa di bollo .

 

          Art. 9.

     Il registro d'iscrizione e il bollettario per il rilascio dei bollettini saranno custoditi nell'ufficio comunale a cura del segretario.

     Saranno compilati appositi moduli per i registri di iscrizione e per i bollettari.

 

          Art. 10.

     Il proprietario di bestiame è obbligato ad esibire la ricevuta o i bollettini a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

 

          Art. 11.

     In caso di macellazione, il macellaio ha obbligo di consegnare il bollettino all'ufficio comunale. Se il macellaio è lo stesso proprietario del bestiame, dovrà fare regolare denuncia all'ufficio comunale per la verifica e l'annotazione sul registro.

     Se la macellazione non avvenga nel comune, dove il bollettino fu rilasciato, questo dovrà essere dall'ufficio comunale del luogo restituito a quello di origine per le annotazioni nel registro.

 

          Art. 12.

     Il bestiame, i cui conduttori o detentori siano privi di regolare bollettino, sorpreso nei pubblici mercati o al momento d'imbarco o durante il transito, sarà come sospetto di furtiva provenienza sequestrato e consegnato all'autorità giudiziaria, la quale provvederà sia per la immediata restituzione al legittimo proprietario e sia per la vendita, secondo i casi.

     I conduttori o detentori saranno arrestati e deferiti all'autorità giudiziaria.

 

          Art. 13.

     Non appena si verifichi lo smarrimento o il furto di un animale, il proprietario od il legittimo detentore dovranno darne notizia, ove sia possibile telegraficamente, per le annotazioni nel registro all'ufficio del comune, che ne informerà l'autorità politica del circondario.

     Per la ricerca del bestiame smarrito o rubato, i sindaci possono corrispondere in franchigia telegrafica con i sindaci dei comuni del mandamento.

 

          Art. 14.

     In caso di smarrimento del bollettino, questo, previe le debite verificazioni, potrà essere rinnovato, indicando però che il medesimo si rilascia per duplicato.

 

          Art. 15.

     I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. [1]

 

Capo II

Repressione del pascolo abusivo.

 

          Art. 16.

     Nessuno potrà far pascolare il bestiame senza i relativi custodi, che dovranno essere almeno uno per ogni trecento capi di bestiame minuto ed uno per ogni cento di bestiame grosso.

 

          Art. 17.

     Nei fondi proprii aperti non potrà tenersi al pascolo il bestiame senza la conveniente custodia e le cautele necessarie ad impedire che sia danneggiata l'altrui proprietà.

     S'intende chiuso il fondo cinto da muro non interrotto dell'altezza di settanta centimetri, da siepe o fosso largo novanta centimetri e profondo ottanta, o da altri ripari, che impediscano l'uscita del bestiame.

 

          Art. 18.

     Ciascuno ha obbligo di denunziare entro 24 ore alla autorità locale di pubblica sicurezza il bestiame altrui che si fosse frammischiato al proprio o fosse stato trovato vagante per la campagna.

 

          Art. 19.

     I proprietari, i coloni, i locatari, i mezzadri, che trovino nei fondi proprii animali vaganti, potranno sequestrarli e consegnarli alla compagnia barracellare od alle autorità di pubblica sicurezza per il relativo procedimento di legge a carico dei responsabili, salvo il diritto di agire anche per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1154 del codice civile [2].

 

          Art. 20.

     Quando il bestiame dovrà essere condotto da un comune all'altro, i conduttori dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

     1° provvedere alla custodia con il numero di uomini prescritto dall'art. 16;

     2° indicare al sindaco del comune di partenza la strada che intende percorrere e non deviarne;

     3° osservare tutte le altre disposizioni sancite dai regolamenti di polizia rurale dei singoli comuni.

     Il sindaco del comune di partenza dovrà, del passaggio del bestiame, avvertire i sindaci dei comuni per i quali il passaggio avrà luogo.

 

          Art. 21.

     È assolutamente vietata l'abusiva introduzione del bestiame di qualunque sorta nei fondi altrui, chiusi o aperti.

     I proprietari di bestiame, che non abbiano fondi proprii per pascolo, hanno obbligo di fare al sindaco la dichiarazione dei pascoli presi in fitto e degli uomini adibiti alla custodia. Di tale dichiarazione sarà loro rilasciata copia, che dovranno presentare ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica.

 

          Art. 22.

     Il barracellato potrà pure sequestrare il bestiame che attraverserà gli altrui seminati o sarà introdotto negli altrui terreni, sebbene ciò sia avvenuto col permesso del proprietario, sempre che un tale permesso non sia dato per iscritto e non sia stato preventivamente presentato al capitano che vi appone il suo visto e lo restituisce subito a chi lo ha consegnato.

     Il proprietario del bestiame sequestrato sarà invitato a ritirarlo nei tempi e nei modi stabiliti.

 

          Art. 23. [3]

     Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

     Nel caso previsto nell'articolo 21, può essere disposta la confisca di tutto o di parte del bestiame.

 

          Art. 24.

     Chiunque contravviene alle disposizioni degli artt. 16, 17, 18, 21 capoverso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila. [4]

 

          Art. 25.

     Le disposizioni contrarie al presente regolamento sono abrogate.


[1] Articolo così modificato dall'art. 60 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2] L’art. 1154 del c.c. è ora l’articolo 2052 del c.c.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 60 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[4] Articolo così modificato dall'art. 60 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.