§ 69.2.12 - Legge 6 luglio 1956, n. 696.
Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:06/07/1956
Numero:696


Sommario
Art. 1.      Qualora i competenti organi decidano di procedere al trasferimento di stabilimenti carcerari o di case di pena in località diversa dall'attuale, l'Amministrazione [...]
Art. 2.      Tutte le opere che le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti pubblici dovessero compiere al fini delle permute previste dall'articolo precedente sono [...]
Art. 3.      Tutti gli atti occorrenti per l'attuazione di quanto è previsto negli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa e imposta


§ 69.2.12 - Legge 6 luglio 1956, n. 696. [1]

Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari.

(G.U. 21 luglio 1956, n. 180)

 

 

     Art. 1.

     Qualora i competenti organi decidano di procedere al trasferimento di stabilimenti carcerari o di case di pena in località diversa dall'attuale, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà, sentito il parere del Consiglio di Stato, di vendere a trattativa privata alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, i beni immobili costituenti i suddetti stabilimenti o case, qualunque ne sia il valore di stima, con l'obbligo di destinare il prezzo ricavato nella costruzione degli edifici penitenziari nella diversa località stabilita.

     Secondo le modalità e le condizioni stabilite nel comma precedente, l'Amministrazione finanziaria può anche procedere alla permuta degli stabilimenti penitenziari con altri edifici, di proprietà delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici, semprechè gli immobili ricevuti in permuta dallo Stato siano, da parte del Ministero di grazia e giustizia, ritenuti idonei alla specifica destinazione, ovvero può procedere alla permuta degli stabilimenti penitenziari con aree edificabili, di proprietà degli enti pubblici sovra indicati, sulle quali lo Stato costruirà gli stabilimenti carcerari o le case di pena.

 

          Art. 2.

     Tutte le opere che le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti pubblici dovessero compiere al fini delle permute previste dall'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

          Art. 3.

     Tutti gli atti occorrenti per l'attuazione di quanto è previsto negli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa e imposta.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.