§ 69.2.4 - Legge 29 novembre 1941, n. 1405.
Ordinamento delle carceri mandamentali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:29/11/1941
Numero:1405


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.  [7]
Art. 7.      In caso di vacanza di un posto di custode, il procuratore del Re Imperatore informa il Ministero comunicando le proposte del podestà
Art. 8.      Alla fine di ogni anno il direttore del carcere compila un prospetto informativo sul conto di ciascun custode, concludendo il giudizio nelle seguenti classifiche: [...]
Art. 9.      I custodi delle carceri mandamentali cessano dal servizio quando hanno compiuto l'età di sessantacinque anni
Art. 10.      Ai custodi delle carceri mandamentali sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari
Art. 11.      L'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei custodi delle carceri mandamentali è di competenza del procuratore del Re Imperatore, previa contestazione per [...]
Art. 12.      Per le guardiane sono applicabili le disposizioni contenute nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 6, nonchè negli articoli 7,8, 9,10e 11 della presente legge
Art. 13.  [8]
Art. 14.  [9]
Art. 15.  [10]
Art. 16.  [11]
Art. 17.      Nella scelta dei locali da destinarsi ad uso di carceri mandamentali è sempre richiesto il parere dell'Ufficio tecnico erariale per stabilire se essi siano idonei a tale [...]
Art. 18.      Nei contratti di locazione di immobili destinati a carcere mandamentale, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero delle finanze o dal [...]
Art. 19.      I locali demaniali che, all'entrata in vigore della presente legge, sono adibiti ad uso di carceri mandamentali continuano a conservare tale destinazione, ma i Comuni [...]
Art. 20.      Qualora successivamente all'entrata in vigore della presente legge locali demaniali siano adibiti ad uso di carceri mandamentali, i Comuni sedi di tali carceri sono [...]
Art. 21.      Nei casi indicati nei due articoli precedenti l'obbligo della manutenzione ordinaria è a carico dei Comuni
Art. 22.      Fermo il disposto degli articoli 104 e 320 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, qualora i Comuni [...]
Art. 23.      Dal 1° gennaio 1941-XIX, i mobili che arredano le carceri mandamentali conservano la loro speciale destinazione e rimangono di proprietà dello Stato. Dei mobili stessi [...]
Art. 24.      Nei primi sei mesi dell'applicazione della legge i procuratori del Re Imperatore accerteranno la idoneità dei custodi e delle guardiane in servizio delle carceri [...]
Art. 25.      Il Ministero di grazia e giustizia, nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di trasferire in altre carceri mandamentali i [...]
Art. 26.      Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge
Art. 27.      A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, sono abrogati: il n. 2 dell'art. 2 del Testo Unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931–XIX, n. 1175, [...]


§ 69.2.4 - Legge 29 novembre 1941, n. 1405. [1]

Ordinamento delle carceri mandamentali.

(G.U. 31 dicembre 1965, n. 307, S.O.)

 

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

     In direttore amministrativo della casa circondariale dirige anche le case mandamentali istituite nel circondario.

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5. [6]

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7.

     In caso di vacanza di un posto di custode, il procuratore del Re Imperatore informa il Ministero comunicando le proposte del podestà.

     Il Ministero può destinare al posto vacante un custode già in servizio nelle carceri mandamentali del Regno, quando questi lo domanda e ha dimostrato speciali attitudini, diligenza e capacità.

     Decorsi quindici giorni dalla comunicazione senza che il Ministero abbia provveduto ai sensi del capoverso precedente, il procuratore del Re Imperatore provvede senz'altro alla nomina del nuovo custode.

 

          Art. 8.

     Alla fine di ogni anno il direttore del carcere compila un prospetto informativo sul conto di ciascun custode, concludendo il giudizio nelle seguenti classifiche: ottimo, buono, mediocre, cattivo.

     Un esemplare del prospetto è rimesso al Ministero entro il mese di gennaio di ciascun anno.

     La classifica annuale è comunicata all'interessato, che appone la sua firma sul foglio di comunicazione.

     Entro dieci giorni dalla comunicazione l'interessato può domandare la revisione della classifica al procuratore del Re Imperatore.

     Sulle domande di revisione provvede lo stesso procuratore del Re Imperatore, il quale può modificare anche in peggio la classifica data dal direttore.

     La conferma o la modificazione della classifica è comunicata all'interessato ed è annotata nel prospetto informativo.

     La decisione del procuratore del Re Imperatore non è soggetta a reclamo.

 

          Art. 9.

     I custodi delle carceri mandamentali cessano dal servizio quando hanno compiuto l'età di sessantacinque anni.

     Essi possono inoltre essere dispensati dal servizio;

     a) per causa di inabilità fisica, debitamente accertata a mezzo di visita medica in ospedale militare;

     b) per incapacità o inettitudine al servizio, per poco rendimento, gravi incompatibilità od altre cause, le quali rendano non conveniente l'ulteriore permanenza del custode in servizio.

     La competenza a provvedere spetta al procuratore del Re Imperatore, previa contestazione all'interessato delle cause per le quali si vuol far luogo alla dispensa.

 

          Art. 10.

     Ai custodi delle carceri mandamentali sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari:

     a) l'ammonimento;

     b) la sospensione del salario per un periodo non superiore a mesi sei;

     c) il licenziamento.

     Nella determinazione della sanzione da applicare sono tenute presenti, per quanto è possibile, le disposizioni contenute negli articoli 77 a 86 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con Regio decreto 30 dicembre 1937-XVI, n. 2584.

 

          Art. 11.

     L'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei custodi delle carceri mandamentali è di competenza del procuratore del Re Imperatore, previa contestazione per iscritto all'interessato dei fatti accertati a carico di lui.

     L'ammonizione può essere inflitta anche dal direttore pretore del mandamento.

     Il provvedimento del procuratore del Re Imperatore è comunicato unitamente agli atti relativi al Ministero, il quale ha facoltà di modificare la decisione del procuratore del Re Imperatore anche aggravando la punizione inflitta.

     In pendenza del procedimento disciplinare il procuratore del Re Imperatore può disporre che il custode sia sospeso dalle funzioni e dalle competenze, salvo l'attribuzione, se del caso, di un assegno alimentare alla moglie ed ai figli minorenni in misura non superiore al terzo del salario.

 

          Art. 12.

     Per le guardiane sono applicabili le disposizioni contenute nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 6, nonchè negli articoli 7,8, 9,10e 11 della presente legge.

 

          Art. 13. [8]

 

          Art. 14. [9]

 

          Art. 15. [10]

 

          Art. 16. [11]

 

          Art. 17.

     Nella scelta dei locali da destinarsi ad uso di carceri mandamentali è sempre richiesto il parere dell'Ufficio tecnico erariale per stabilire se essi siano idonei a tale destinazione.

     Qualora il Comune intenda richiedere aumenti del contributo statale, le carceri già esistenti all'entrata in vigore della presente legge non possono essere trasferite in locali diversi da quelli attualmente occupati senza autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero del tesoro [12] .

 

          Art. 18.

     Nei contratti di locazione di immobili destinati a carcere mandamentale, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero delle finanze o dal Ministero di grazia e giustizia, si intendono, a tutti gli effetti, sostituiti allo Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX, i Comuni sedi delle corrispondenti carceri mandamentali.

     A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, si intendono risoluti, senza obbligo di disdetta, i contratti di locazione di immobili destinati a carceri mandamentali, stipulati tra i Comuni, locatori, e lo Stato, conduttore.

 

          Art. 19.

     I locali demaniali che, all'entrata in vigore della presente legge, sono adibiti ad uso di carceri mandamentali continuano a conservare tale destinazione, ma i Comuni nei quali le dette carceri hanno sede devono corrispondere allo Stato la pigione nella misura attualmente stabilita.

     Se la pigione non è stata ancora determinata, questa è stabilita con le norme indicate nell'articolo seguente, aumentando in corrispondenza il contributo dovuto a norma dell'art. 13.

     E' tuttavia in facoltà dei Comuni di offrire altri locali, purchè siano riconosciuti idonei a termini dell'art. 17.

 

          Art. 20.

     Qualora successivamente all'entrata in vigore della presente legge locali demaniali siano adibiti ad uso di carceri mandamentali, i Comuni sedi di tali carceri sono tenuti a corrispondere allo Stato la pigione nella misura determinata dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per l'interno.

 

          Art. 21.

     Nei casi indicati nei due articoli precedenti l'obbligo della manutenzione ordinaria è a carico dei Comuni.

     Resta fermo per i Comuni l'obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria se tale obbligo risulta da espresse pattuizioni contrattuali presentemente in vigore.

 

          Art. 22.

     Fermo il disposto degli articoli 104 e 320 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, qualora i Comuni omettano di pagare la pigione per i locali di proprietà demaniale o privata destinati a carceri mandamentali, può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze che l'ammontare della pigione sia trattenuto sul contributo indicato nell'art. 13 per essere versato al patrimonio dello Stato, con imputazione al capitolo relativo alle entrate patrimoniali, ove trattisi di locali demaniali, o pagato, negli altri casi, direttamente al locatore.

     Contro tale decreto non è ammesso reclamo né in via amministrativa né in via giudiziaria.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 23.

     Dal 1° gennaio 1941-XIX, i mobili che arredano le carceri mandamentali conservano la loro speciale destinazione e rimangono di proprietà dello Stato. Dei mobili stessi sarà fatto l'inventario della locale pretura entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

     Saranno del pari iscritti nell'inventario gli altri mobili ed oggetti di arredamento che saranno forniti alle carceri mandamentali posteriormente alla data suddetta.

     Per l'assunzione in carico e per l'amministrazione dei beni mobili indicati nel presente articolo saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 e 34 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827; i beni mobili divenuti inservibili saranno messi a disposizione del Provveditorato Generale dello Stato ai sensi degli articoli 35 del regolamento suindicato e41 del regolamento sui servizi del Provveditorato medesimo, approvato con Regio decreto 20 giugno 1929–VII, n. 1058.

 

          Art. 24.

     Nei primi sei mesi dell'applicazione della legge i procuratori del Re Imperatore accerteranno la idoneità dei custodi e delle guardiane in servizio delle carceri mandamentali del circondario e applicheranno, se del caso, le disposizioni contenute nell'art. 9 riguardante la dispensa dal servizio.

 

          Art. 25.

     Il Ministero di grazia e giustizia, nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di trasferire in altre carceri mandamentali i custodi che risultano in eccedenza rispetto all'organico previsto nellatabella C.

     Qualora non accettino la nuova destinazione, i detti custodi sono licenziati.

 

          Art. 26.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

 

          Art. 27.

     A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, sono abrogati: il n. 2 dell'art. 2 del Testo Unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931–XIX, n. 1175, e, per quanto riguarda le carceri mandamentali, i capoversi dell'art. 331 dello stesso Testo Unico nonché ilRegio decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1668, salvi i rimborsi, in conformità delle norme vigenti, delle spese anticipate dai Comuni fino al 1° gennaio 1941-XIX.

     Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 5 agosto 1978, n. 469.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 5 agosto 1978, n. 469.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 5 agosto 1978, n. 469.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 5 agosto 1978, n. 469.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 5 agosto 1978, n. 469.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 5 agosto 1978, n. 469.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 5 agosto 1978, n. 469.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 5 agosto 1978, n. 469.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 5 agosto 1978, n. 469.

[12]  Comma così modificato dall'art. 17 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538.