§ 68.7.16 - Legge 3 novembre 2000, n. 325.
Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.7 riservatezza
Data:03/11/2000
Numero:325


Sommario
Art. 1.  Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 68.7.16 - Legge 3 novembre 2000, n. 325. [1]

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

(G.U. 9 novembre 2000, n. 262)

 

     Art. 1. Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

     1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.

     2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:

     a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;

     b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

     3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.

     4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1.

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall’art. 183 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1 gennaio 2004.