§ 67.4.32a - D.M. 9 settembre 2003, n. 279.
Regolamento recante attuazione della direttiva europea 2001/53/CE della Commissione europea in data 10 luglio 2001che modifica la direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:09/09/2003
Numero:279


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è modificato come segue
Art. 2.      1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento, fabbricato anteriormente alla data di entrata in [...]


§ 67.4.32a - D.M. 9 settembre 2003, n. 279.

Regolamento recante attuazione della direttiva europea 2001/53/CE della Commissione europea in data 10 luglio 2001che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, già recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

(G.U. 16 ottobre 2003, n. 241)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407«Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo così come modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione» e, in particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;

     Vista la direttiva 2001/53della Commissione adottata in data 10 luglio 2001 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglioaggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3137 dell'11 ottobre 2002;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è modificato come segue:

     a) alla lettera d) la dicitura «1° gennaio 1999» è sostituita da «1° gennaio 2001»;

     b) alla lettera q) la dicitura «1° gennaio 1999» è sostituita da «1° gennaio 2001».

     2. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento, fabbricato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo già in vigore prima del 10 luglio 2001

 

 

ALLEGATO A