§ 67.4.312 – D.P.R. 18 dicembre 2001, n. 483.
Regolamento di semplificazione del procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla Commissione centrale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:18/12/2001
Numero:483


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Commissione centrale dei raccomandatari marittimi: composizione e competenze.
Art. 3.  Ricorso amministrativo: procedimento.
Art. 4.  Abrogazioni.
Art. 5.  Norma transitoria.


§ 67.4.312 – D.P.R. 18 dicembre 2001, n. 483.

Regolamento di semplificazione del procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla Commissione centrale dei raccomandatari marittimi avverso i provvedimenti della Commissione locale.

(G.U. 15 febbraio 2002, n. 39).

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al ricorso presentato alla Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della Commissione locale.

 

          Art. 2. Commissione centrale dei raccomandatari marittimi: composizione e competenze.

     1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, di concerto con il Ministero delle attività produttive, la Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi, presieduta da un magistrato appartenente ai ruoli delle magistrature superiori o da un professore universitario ordinario in materie giuridiche, e composta da:

     a) un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi;

     b) un dirigente del Ministero delle attività produttive;

     c) un rappresentante dei raccomandatari marittimi designato dalle associazioni riconosciute a livello nazionale;

     d) un rappresentante designato delle associazioni di categoria degli armatori.

     2. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non oltre un mandato.

     3. Svolge mansioni di segretario un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di qualifica non inferiore a quelle inquadrate nell'area C.

     4. I membri supplenti, eccezione fatta per il Presidente, sono nominati in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi.

     5. La Commissione delibera validamente, a maggioranza assoluta, in presenza di tre componenti compreso il Presidente o il suo facente funzione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o facente funzione.

     6. Alla Commissione è attribuita la competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni locali.

 

          Art. 3. Ricorso amministrativo: procedimento.

     1. Entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato delle delibere adottate dalla Commissione locale a norma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, questi può proporre ricorso dinanzi alla Commissione centrale di cui all'articolo 2.

     2. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

     3. Per le deliberazioni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, la Commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata.

     4. La decisione della Commissione centrale è provvedimento definitivo.

 

          Art. 4. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

 

          Art. 5. Norma transitoria.

     1. Competente a decidere in via definitiva i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è la Commissione centrale nella composizione prevista dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, purché la decisione intervenga entro novanta giorni dalla predetta data.

     2. Decorso tale termine i ricorsi tutti saranno di competenza della Commissione di cui all'articolo 2.