§ 67.4.182 – L. 23 dicembre 1988, n. 543.
Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:23/12/1988
Numero:543


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito delle indicazioni fornite dal piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, [...]
Art. 2.      1. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei lavori [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede: quanto a lire 20 [...]


§ 67.4.182 – L. 23 dicembre 1988, n. 543.

Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.

(G.U. 30 dicembre 1988, n. 305).

 

     Art. 1.

     1. Nell'ambito delle indicazioni fornite dal piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986, per la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle aree portuali di Ancona e di Ravenna è autorizzata la spesa complessiva di 60 miliardi di lire, in ragione di lire 20 miliardi annui per il triennio 1989-1991.

 

          Art. 2.

     1. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comuni interessati, approva il programma delle opere da realizzare nelle aree portuali di Ancona e di Ravenna, idonee a potenziare il loro ruolo di terminali marittimi per i traffici intermodali.

     2. Il programma di cui al comma 1 deve indicare, tenuto conto dei piani regolatori, i tipi di interventi da realizzare con priorità in ciascuna area portuale, i tempi di attuazione ed i mezzi finanziari occorrenti.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede: quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ravenna e di Ancona", iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990; quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando il medesimo accantonamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991.