§ 67.4.160 – L. 23 febbraio 1982, n. 48.
Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:23/02/1982
Numero:48


Sommario
Art. 1.      L'Ente autonomo del porto di Palermo è autorizzato a costituire una società per azioni avente per fine sociale la costruzione di un bacino fisso in muratura idoneo ad [...]
Art. 2.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società costituita in applicazione dell'articolo 1 della presente legge un contributo di 40 miliardi, da [...]
Art. 3.      La legge 27 dicembre 1973, n. 927, è abrogata
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di [...]


§ 67.4.160 – L. 23 febbraio 1982, n. 48.

Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

(G.U. 1 marzo 1982, n. 58).

 

     Art. 1.

     L'Ente autonomo del porto di Palermo è autorizzato a costituire una società per azioni avente per fine sociale la costruzione di un bacino fisso in muratura idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl.

     Alla società così costituita è trasferita la concessione - limitatamente alla costruzione - già assentita alla società Bacino di Palermo in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 927. La nuova società concessionaria subentra in tutti i rapporti giuridici posti in essere dalla società Bacino di Palermo in attuazione della legge 27 dicembre 1973, n. 927.

 

          Art. 2.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società costituita in applicazione dell'articolo 1 della presente legge un contributo di 40 miliardi, da erogare per quote annuali, in relazione ai programmi presentati dalla società concessionaria, nella misura di lire 1 miliardo per il 1982, 9 miliardi per il 1983, e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986.

 

          Art. 3.

     La legge 27 dicembre 1973, n. 927, è abrogata.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.