§ 67.4.155 – D.P.R. 20 luglio 1979, n. 600.
Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:20/07/1979
Numero:600


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito del circondario marittimo di Pozzuoli è istituita la delegazione di spiaggia di 1ª classe di Castelvolturno
Art. 2.      La circoscrizione territoriale del circondario marittimo di Pozzuoli, in conseguenza della istituzione di cui all'art. 1, è variata in conformità alla tabella unita al [...]
Art. 3.      La tabella della circoscrizione territoriale della direzione marittima di Ancona, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1977, n. 401, viene [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 67.4.155 – D.P.R. 20 luglio 1979, n. 600.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile.

(G.U. 30 novembre 1979, n. 327).

 

     Art. 1.

     Nell'ambito del circondario marittimo di Pozzuoli è istituita la delegazione di spiaggia di 1ª classe di Castelvolturno.

 

          Art. 2.

     La circoscrizione territoriale del circondario marittimo di Pozzuoli, in conseguenza della istituzione di cui all'art. 1, è variata in conformità alla tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri della marina mercantile, di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro.

 

          Art. 3.

     La tabella della circoscrizione territoriale della direzione marittima di Ancona, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1977, n. 401, viene adeguata alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1976, n. 1053, e, pertanto, sostituita dalla corrispondente tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri della marina mercantile, di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Tabelle

(Omissis)