§ 67.4.150 – L. 28 giugno 1977, n. 393.
Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:28/06/1977
Numero:393


Sommario
Art. 1.      Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile ai [...]
Art. 2.      Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, valutato in lire 48 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1976, a carico dello [...]


§ 67.4.150 – L. 28 giugno 1977, n. 393.

Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori.

(G.U. 13 luglio 1977, n. 189).

 

     Art. 1.

     Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile ai sensi del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, sono stabilite come segue, con effetto dal 1° gennaio 1976, per tutte le classi previste dall'articolo 5 del medesimo regio decreto:

     incaricati marittimi L.1.094.400

     delegati di spiaggia >> 842.400

     Gli aspiranti alla nomina ad incarico marittimo ed a delegato di spiaggia dovranno essere di età non superiore ai 62 anni.

 

          Art. 2.

     Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, valutato in lire 48 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1976, a carico dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.