§ 67.4.135 – L. 10 novembre 1973, n. 737.
Stanziamento di spesa per l'ammodernamento e il potenziamento del porto di Ancona.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:10/11/1973
Numero:737


Sommario
Art. 1.      Per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona e per la fornitura di mezzi meccanici fissi e mobili necessari alle operazioni portuali è [...]
Art. 2.      Il Ministero dei lavori pubblici predispone d'intesa con quello della marina mercantile, sentita la regione Marche, il programma esecutivo delle opere da finanziare con [...]
Art. 3.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio medesimo e [...]
Art. 4.      All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del [...]


§ 67.4.135 – L. 10 novembre 1973, n. 737. [1]

Stanziamento di spesa per l'ammodernamento e il potenziamento del porto di Ancona.

(G.U. 26 novembre 1973, n. 304).

 

     Art. 1.

     Per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona e per la fornitura di mezzi meccanici fissi e mobili necessari alle operazioni portuali è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per l'esercizio 1974, di lire 5 miliardi per l'esercizio 1975 e di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978.

 

          Art. 2.

     Il Ministero dei lavori pubblici predispone d'intesa con quello della marina mercantile, sentita la regione Marche, il programma esecutivo delle opere da finanziare con i fondi di cui all'articolo 1.

 

          Art. 3.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio medesimo e del successivo.

     Gli impegni possono riguardare anche progettazioni e indagini nonchè accertamenti geognostici relativi alle opere da appaltarsi anche in esercizi finanziari successivi.

     In relazione a quanto disposto nel primo comma potranno essere stipulati contratti aventi per oggetto opere o complessi di lavori la cui consegna ed esecuzione sia prevista in più esercizi finanziari. I pagamenti da corrispondere non potranno eccedere lo stanziamento di spesa iscritto nei singoli esercizi finanziari durante i quali viene eseguito il contratto.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.