§ 67.4.11c - Legge 23 febbraio 1967, n. 104.
Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:23/02/1967
Numero:104


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 1 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono aggiunte le seguenti parole: "e per la costruzione degli stabilimenti industriali"
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il Ministero dei lavori pubblici, il Consiglio provinciale di Ravenna e il Consiglio [...]
Art. 5.      Il ricavo netto conseguito mediante la compravendita dei terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione, deve essere integralmente impiegato in [...]


§ 67.4.11c - Legge 23 febbraio 1967, n. 104.

Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna.

(G.U. 23 marzo 1967, n. 74).

 

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 1 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono aggiunte le seguenti parole: "e per la costruzione degli stabilimenti industriali".

 

          Art. 2. [1]

     Gli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono sostituiti dal seguente:

     "Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonchè per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, la espropriazione è disposta, su richiesta della società concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di sei anni dal decreto di esproprio.

     I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere esclusivamente ceduti con destinazione ad opere ed impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'art. 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

     Per tutto quanto, in materia di espropriazione per pubblica utilità, non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359".

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     Il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il Ministero dei lavori pubblici, il Consiglio provinciale di Ravenna e il Consiglio comunale di Ravenna nominano ciascuno un membro del Collegio sindacale della società concessionaria, in conformità degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile in quanto applicabili.

     E' presidente del Collegio il membro designato dal Ministero del tesoro.

     Il Collegio sindacale esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

 

          Art. 5.

     Il ricavo netto conseguito mediante la compravendita dei terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione, deve essere integralmente impiegato in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, con decorrenza dal 30 giugno 2003.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con decorrenza dal 30 giugno 2003, ai sensi del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.